L’Enac ha legittimamente provveduto a redigere nell’aprile 2006 un documento contenente i criteri che avrebbe seguito per la valutazione dell’adeguatezza dei corrispettivi chiesti dagli enti di gestione degli aeroporti ai fornitori di carburante. Lo ha deciso il Tar del Lazio che ha respinto il ricorso con cui l’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto aereo (che rappresenta i maggiori vettori italiani) e Blue Panorama chiedevano l’annullamento del documento con cui l’ente per l’aviazione civile ha rideterminato le royalties, ovvero una sorta di tassa pretesa dalle società aeroportuali per coprire, tra l’altro, le spese di gestione. Nella sentenza, i giudici della III sezione ter, presieduti da Italo Riggio, hanno non solo stabilito che "non è preclusa la riscossione di un corrispettivo economico connesso all’accesso agli impianti aeroportuali, a condizione che questo sia determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori", ma anche che la "istruttoria in tema di royalties sui carburanti rientra nella competenza dell’Enac", così rispondendo a uno di motivi di doglianza dei ricorrenti.