Le Ferrovie dello Stato hanno diramato ai propri uffici territoriali le direttive di competenza concernenti la concessione delle agevolazioni tariffarie in favore degli elettori che parteciperanno alle consultazioni elettorali. È previsto, infatti, il rilascio di biglietti ferroviari nominativi per viaggi di andata e ritorno, con applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe ordinarie. In occasione del viaggio di ritorno, l’elettore medesimo dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data del voto o, in mancanza di essa, una apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione. I biglietti ferroviari devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello di ritorno e hanno un periodo di utilizzazione di 20 giorni decorrente, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il secondo giorno di votazione (questo compreso) e, per il viaggio di ritorno, fino alle 24 del decimo giorno, a partire dal secondo giorno di votazione (quest’ultimo escluso). Pertanto, ai fini della partecipazione alle consultazioni elettorali per il turno di votazione di domenica 27 e lunedì 28 maggio, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 19 maggio e quello di ritorno oltre il 7 giugno; per l’eventuale ballottaggio del 10 e 11 giugno, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 2 giugno e quello di ritorno oltre il 21 giugno. Il periodo di utilizzabilità dei biglietti è di 6 ore dalla convalida per percorrenze fino a 200 km, 24 ore per distanze superiori. Agli elettori residenti all’estero, invece, viene applicata, per il rilascio di biglietti di A/R da una delle stazioni estere a una delle stazioni italiane servite dal treno internazionale, e viceversa, la tariffa ridotta “Italian Elector” che prevede la riduzione del 60%, in prima e seconda classe, sulla quota spettante a Trenitalia, del prezzo globale di mercato. I biglietti a tariffa ridotta per elettori residenti all’estero vengono rilasciati su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione delle Autorità Consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l’indicazione dell’agevolazione di viaggio spettante, e il passaporto o altro documento valido di riconoscimento; non è invece prevista la possibilità di produrre l’autocertificazione in luogo della tessera elettorale. I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno e il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso. In ogni caso il viaggio di andata deve essere effettuato entro la chiusura del seggio e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale. Nel caso di partecipazione a due consultazioni successive, i termini di cui sopra devono intendersi riferiti a ciascuna consultazione.