Se il cliente parte senza visto a pagare è l’adv

E' colpa dell'agente di viaggio se in una coppia in luna di miele, uno dei due non ha il visto per soggiornare nella destinazione prescelta. Lo ha stabilito con sentenza 25410 la Corte di Cassazione riferendosi al caso di un'agenzia ligure che aveva venduto un viaggio di nozze in Thailandia. La sposa, cittadina ecuadoregna, non era potuta entrare nel Paese perché sprovvista di visto, necessario per i cittadini extracomunitari. E dunque era stata rimpatriata.
Dunque l'adv risulta costretta a pagare i danni per l'eventuale rimpatrio forzato di un cliente che nel corso del suo viaggio risulta sprovvisto di regolare visto. La sentenza stabilisce infatti che "la responsabilità spetta all'impresa turistica che emette i biglietti di viaggio". Dunque si conferma che tra i compiti dell'agenzia di viaggi c'è anche quello di avvertire il proprio cliente quanto alle modalità di rilascio del visto turistico eventualmente necessario, e di fare in modo che il cliente abbia tutte le carte in regola per entrare nel Paese di destinazione.
La Cassazione di fatto ha respinto la difesa dell'adv, la quale in sede dibattimentale aveva sostenuto che tale onere spetterebbe al tour operator, che ha la responsabilità della programmazione.

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