In merito all'articolo apparso su un noto settimanale nazionale, dal titolo "Il tour operator fallisce: che cosa posso fare?", Assoviaggi invita ad evitare confusione e a dare informazioni sbagliate dopo il caso del fallimento del tour operator Viaggi del Ventaglio. Così, per rendere un servizio ed un'informazione trasparente ai consumatori, Assoviaggi Confesercenti precisa quanto segue: "i curatori del fallimento, con comunicato del 22 luglio, hanno pacificamente dichiarato di non essere ‘in grado di adempiere le obbligazioni assunte prima della dichiarazione di fallimento'. Dunque, è esclusa la benché minima possibilità che ai clienti venga consigliato di partire per il viaggio prenotato. Così come di partire cautelandosi nei confronti dell'agenzia di viaggi diffidandola dal versare al tour operator dichiarato fallito le somme di cui l'agenzia medesima sia eventualmente ancora nella disponibilità. Dette somme, infatti, sono già di pertinenza del "fallimento" e dunque non possono essere restituite ai clienti dell'agenzia. Riguardo poi alla presunta disponibilità di tali somme "fino a 90 giorni", come riportato nell'articolo, "di norma" i tour operator non emettono i documenti di viaggio del pacchetto se non ricevono dall'agenzia tutto l'importo al massimo entro 30 giorni prima della partenza. Solo in casi rari, in presenza di particolari accordi commerciali basati su un rapporto di fiducia pluriennale, si può arrivare a 30-40 giorni dopo la partenza".
Dunque, ai clienti che abbiano effettuato prenotazioni di viaggi, con relativo versamento di importi ad acconto e/o saldo, Assoviaggi consiglia di chiedere di essere ammessi al passivo della società fallita (vedi sezione "Fallimenti" del sito www.tribunale-milano.net). In alternativa, si può presentare istanza di rimborso del prezzo pagato al Fondo di garanzia istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri (vedi la sezione del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo sul sito www.governo.it). Assoviaggi ricorda infine che "nei casi di vendita di pacchetti turistici, l'adv è un mero intermediario tra cliente e tour operator. Quest'ultimo soltanto, infatti, resta obbligato direttamente nei confronti del cliente per l'organizzazione del viaggio, la fornitura dei servizi pagati e per l'eventuale risarcimento di ogni altro danno, patrimoniale o morale, subìto dal cliente in conseguenza dell'annullamento del viaggio".