Con la conclusione dell’estate lo Sportello del Turista di Confconsumatori traccia un bilancio dei disservizi che questa estate hanno colpito i turisti e i relativi diritti.
Dall’analisi dei dati è emerso l’aumento delle segnalazioni riguardanti le strutture ricettive di qualità diverse e inferiori rispetto a quelle pubblicizzate. I consumatori, giunti a destinazione, si sono trovati a soggiornare in posti più scadenti del previsto: in questi casi il turista ha diritto a una congrua riduzione del prezzo pagato ed eventuale riconoscimento del danno da vacanza rovinata. Se il permanere nella struttura era impossibile i turisti s possono chiedere il rimborso integrale di quanto pagato. Importante in questo caso avere foto o fare filmati.
Le vendite online dei vari servizi (pacchetti turistici, crociere, biglietti aerei, navali e ferroviari, hotel, B&B, case vacanze, ecc.) hanno fatto registrare un aumento dei casi con non poche sorprese tra cui richieste di costi aggiuntivi dopo l’acquisto, ostruzionismo nel rimborso conseguente a legittimo recesso, dinieghi di annullamento causa Covid o malattia.
Sono molti i casi in cui ai passeggeri è stata negata la compensazione pecuniaria invocando lo sciopero che costituirebbe, ad avviso delle compagnie, circostanza eccezionale. Abbiamo ribadito più volte che la compensazione pecuniaria è comunque dovuta anche in caso di sciopero nel caso sia stato indetto dal personale della compagnia, come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea con la propria costante giurisprudenza.
Una parte consistente delle cancellazioni ha poi comportato per i passeggeri ulteriori danni, come impedire l’arrivo in tempo a destinazione. A questo punto i passeggeri sono stati costretti ad acquistare autonomamente, spesso a caro prezzo, un altro volo con un’altra compagnia per raggiungere il luogo di vacanza nel giorno stabilito. È poi accaduto che, pur ottenendo una riprotezione ma per il giorno successivo, molti viaggiatori abbiano perso il primo giorno di vacanza che avevano già pagato.
In tutti i casi come questi, e non solo, in virtù dell’art. 12 del regolamento comunitario n. 261/2004 al passeggero spetta il cosiddetto risarcimento supplementare e quindi il rimborso di tutte le spese che ha dovuto sostenere a causa della cancellazione. E ciò fermi restando il rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato e la compensazione pecuniaria. Ricordiamo inoltre che il risarcimento supplementare spetta anche per le spese a cui i passeggeri sono andati incontro a causa di ritardi prolungati dei voli o di overbooking.
Altra casistica che ha fatto registrare segnalazioni è stata quella relativa alle rinunce per Covid da parte dei turisti che si sono visti opporre dinieghi di rimborso e comportamenti vessatori: la causa del recesso era infatti giustificata. In altri casi, prima è stato prima negato il rimborso, e poi è stata offerta la possibilità di spostare la vacanza ad altra data, ma con la pretesa, ad esempio, di un periodo maggiore di permanenza, con aumento di prezzo ed oneri aggiuntivi ingiustificati. È importante ribadire che in tutte le situazioni di rinuncia causa Covid spetta il rimborso pieno.