Per l’imbarco aereo si potranno accettare non solo i passeggeri provvisti di passaporto o carta d’identità, ma anche quelli in possesso di documenti d’identità rilasciati da pubbliche amministrazioni validi secondo le norme italiane. Con questa sentenza il Tar del Lazio respinge un ricorso proposto da Ryanair per sollecitare l’annullamento delle disposizioni previste in merito all’equipollenza dei documenti di riconoscimento da accettare per la verifica dell’identità dei passeggeri, sostenendo l’esistenza di problemi per la sicurezza.
Per il Tar, le diverse tipologie di documenti idonei “sono la mera esplicazione del principio generale di garantire la mobilità delle persone che possiedono, per la propria identificazione, documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni”, e sono “incoerenti le censure con cui si vorrebbe giungere ad affermare un’indebita ingerenza dello Stato sul potere del singolo vettore d’imporre misure di sicurezza più restrittive”.
Il messaggio del Tar è che “il personale addetto alle procedure d’imbarco deve limitarsi a controllare l’identità tra il passeggero indicato sulla carta d’imbarco e quello in partenza attraverso l’esibizione di un documento che ne attesti la titolarità, in disparte la tipologia di tale documento e la finalità per cui questo è rilasciato, atteso che in tal contesto ciò che conta è solo il controllo della identità dei passeggeri”.