Enac, chiarimenti su rimborso biglietti aerei per voli cancellati

Chi ha prenotato un biglietto aereo ma non potrà partire a causa delle cancellazioni del volo legate alle restrizioni disposte da alcuni Paesi per la paura da contagio del Coronavirus o a causa del blocco del volo per disposizione delle autorità avrò il rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore.

Lo precisa l’Enac aggiungendo che non si avrà invece diritto alla compensazione pecuniaria che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore.

“I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo – si legge –  hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore; non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del Regolamento del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore”.

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