sabato, 23 Novembre 2024

Fattura elettronica per commissioni adv, Astoi: TO non è prestatore del servizio

“In base alle specifiche tecniche emanate dall’Agenzia delle Entrate, la fattura elettronica emessa dal tour operator, in nome e per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria per le provvigioni, deve indicare nel formato xml del file che viene trasmesso al sistema d’interscambio: l’Agenzia di Viaggio intermediaria come prestatore, come committente il Tour Operator e come emittente lo stesso Tour Operator, con indicazione del codice CC (committente/cessionario) in quanto viene emessa dal committente”.

È quanto chiarisce l’avvocato Benedetto Santacroce, consulente fiscale di Astoi Confindustria Viaggi spiegando che “questa dovrebbe essere la procedura corretta da seguire per l’invio della specifica fattura elettronica e così dovrebbe essere riletta la risposta che è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio scorso, in occasione dell’evento organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili”.

“In effetti – aggiunge Santacroce – il testo pubblicato sul sito di CNDEC riporta un’indicazione diversa che non sembra né condivisibile né coerente con le citate specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e nemmeno con le FAQ già pubblicate sul sito dell’Agenzia; infatti, il testo erroneamente indica il TO quale prestatore del servizio.

Nella risposta data dall’Agenzia delle Entrate va rilevato, inoltre, che la stessa specifica che il committente che emette la fattura in nome e per conto del prestatore è da individuarsi nell’utilizzo del codice di trasmissione CC (vale a dire cessionario/committente). Questa fattura, poi, dovrà essere recapitata all’adv intermediaria e ciò può avvenire con diverse modalità. Nel caso in cui l’indirizzo informatico (vale a dire il codice destinatario/ pec destinatario) riportato nel file inviato al SdI sia quello della adv intermediaria, la fattura viene direttamente recapitata dallo SdI all’adv; se al contrario l’indirizzo informatico è quello del TO, la fattura potrà essere recapitata in altra maniera direttamente a cura del TO (via pec o via e-mail).

Ovviamente, come ribadisce l’Agenzia nella sua risposta, – conclude Santacroce – in ogni caso una copia conforme all’originale  della fattura elettronica sarà a disposizione dell’adv e del TO nell’area riservata di consultazione del portale “fatture e corrispettivi” nel sito dell’Agenzia delle Entrate”.

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