Tar: stop a obbligo conciliazione per disagi nei voli aerei

Stop all’obbligo del tentativo obbligatorio di conciliazione con le compagnie aeree per i passeggeri che lamentano ritardi o cancellazioni di voli. E’ quanto ha stabilito il Tar del Piemonte nell’ambito di un ricorso presentato da una famiglia che si era vista annullare un Verona-Bari “a pochi minuti dal decollo”. I giudici hanno bocciato una porzione di una delibera dell’8 febbraio 2023 dell’Autorità dei trasporti.

“Si tratta – spiegano gli avvocati dello studio Leone-Fell & C. che hanno assistito i ricorrenti – di una grande vittoria per i consumatori. Ora non sarà necessario un doppio passaggio per ottenere il rimborso”.

Il ricorrente è un uomo che lavora a Verona e che il 18 febbraio 2023 intendeva partire per Lucera (Foggia), dove abita la famiglia, raggiungendo come prima tappa Bari in aereo. Solo “a pochi minuti dall’orario del decollo”, però, fu messo a conoscenza della cancellazione del volo. Il 23 marzo successivo l’uomo presentò, , tramite il proprio legale, un ricorso al vettore chiedendo il rimborso del prezzo del biglietto e l’indennizzo forfettario (chiamato “compensazione pecuniaria”) di 250 euro. La compagnia non recepì la domanda. Secondo quanto stabilito dalla delibera dell’8 febbraio 2023 dell’Autorità di regolazione dei trasporti, infatti, prima di intraprendere un’azione giudiziaria occorre “esperire preventivamente un tentativo obbligatorio di conciliazione”.

Da qui la decisione del cittadino di presentare un ricorso al Tar. “Questa procedura – spiegano Francesco Leone, Simona Fell e Floriana Barbata – è complessa e dispendiosa. Il cittadino può scoraggiarsi facilmente. E quindi è un ostacolo concreto all’esercizio di diritti previsti dalla normativa comunitaria”.

I giudici del Tar del Piemonte (competenti perché l’Authority ha la sede nel capoluogo subalpino) hanno preso atto del “concreto rischio che il passeggero, non essendo assistito da un legale, possa facilmente desistere dall’esercizio dei propri diritti davanti a compagnie che, invece, già in sede conciliativa sono rappresentate da legali”.

Non solo: per numerosi consumatori la procedura per accedere alla piattaforma ‘Conciliaweb’ “può essere problematica e scoraggiante” visto che c’è bisogno dell’autenticazione digitale di cui “è sprovvista ancora oggi una parte consistente della popolazione”. “Se per un verso – è la conclusione del tribunale – il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce un mezzo idoneo ad alleggerire il cospicuo contenzioso in materia gravante sul giudice, soprattutto in ragione della plausibile rinuncia da parte di numerosi passeggeri a percorrere l’intero iter extragiudiziale e giudiziale al fine di ottenere imposti modesti, per altro l’accesso alla tutela giurisdizionale da parte dei passeggeri è destinato a soggiacere a limitazioni che, oltre a porsi in contrasto con il regolamento Ce 261 del 2004, paiono sproporzionate”. I giudici piemontesi hanno dunque “annullato” la delibera nella parte in cui “in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione”.

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