Tar vieta costi extra sui posti in aereo per minori e disabili

Il Tar del Lazio “dà ragione” all’Enac nel giudizio che lo opponeva a Ryanair “in materia di rispetto degli standard di sicurezza e dei diritti dei passeggeri”. Il tribunale ha infatti respinto il ricorso di Ryanair stabilendo che il pagamento di un prezzo per l’assegnazione del posto accanto al passeggero minore o con mobilità ridotta “configura inadempimento del vettore alla regolamentazione europea” e rappresenta “un impedimento concreto per l’utente passeggero alla realizzazione dei suoi diritti”.

Enac ricorda che il Tar del Lazio “aveva già rigettato”, in sede cautelare, il ricorso presentato dalla compagnia irlandese, contro il provvedimento adottato il 16 luglio 2021 dal direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta, d’intesa con il presidente Pierluigi Di Palma, con cui l’Enac disponeva, a “tutela delle categorie di passeggeri più fragili” del trasporto aereo, “l’assegnazione gratuita dei posti a sedere a minori e a persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori”.

La necessità della contiguità dei posti in aereo per un passeggero ‘speciale’ è “chiaramente connessa ad esigenze di safety che non possono essere condizionate dal pagamento di alcun supplemento”. Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Ryanair Dac per contestare la Disposizione con la quale il Direttore Generale dell’Enac il 16 luglio 2021 ha emesso un “Provvedimento d’urgenza per l’adozione del Regolamento tecnico per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2-12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (Prm) vicino ai genitori e/o accompagnatori”.

Secondo il Tar “le norme intese al perseguimento della safety a garanzia della sicurezza del volo vanno attuate senza considerare le implicazioni, le conseguenze e le ricadute commerciali e tariffarie discendenti dalla loro applicazione, poiché il bene ‘sicurezza’ non può essere trattato alla stregua di un accessorio che come tale richiede il corrispettivo di un prezzo aggiuntivo rispetto a quello base per l’acquisto del titolo di viaggio”. I giudici vanno anche oltre. Non potendo, infatti, il vettore aereo “fornire assistenza continuativa ai soggetti ‘fragili’ in questione mettendo a loro disposizione un assistente di volo, in alternativa è tenuto a garantire che sia seduto accanto a loro un accompagnatore: nella concreta modalità di espletamento del servizio di trasporto aereo, connotata dalla delineata inattuabilità dell’assistenza continua di minori e di PRM mediante la provvista di un assistente di volo, affiora la vincolatività della prescrizione della vicinitas dell’accompagnatore e il ‘soft law’ diviene vincolo, l’onere assume la sostanza di un obbligo”.

Disatteso dal Tar anche il motivo di ricorso con il quale Ryanair ha sostenuto che già ottempera alle disposizioni indicate, seppure chiedendo un supplemento di prezzo definito ‘irrisorio’. “La previsione del pagamento di un prezzo supplementare – scrivono i giudici – ancorché irrisorio potrebbe disincentivare la scelta di posti vicini o contigui. Inoltre, ed è questa la considerazione di maggior momento, non vi è garanzia che dopo l’acquisto del biglietto venga rispettata la vicinitas sia in sede di effettuazione del check-in che al momento in cui i passeggeri in questione prendono posto a bordo”; e “la delineata inesistenza di misure di protezione rende conseguentemente doveroso assicurare gratuitamente la contiguità del posto per un accompagnatore o un genitore del minore”.

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