La tutela dei viaggiatori contro il rischio di insolvenza dell'organizzatore del viaggio 'tutto compreso' si applica anche nel caso in cui l'insolvenza sia dovuta alla condotta fraudolenta dell'organizzatore. Lo afferma una sentenza della Corte di giustizia dell'Ue, pronunciata a Lussemburgo, in cui si legge che "l'obbligo, per l'organizzatore del viaggio, di disporre di garanzie sufficienti per assicurare, in caso di insolvenza, il rimborso del prezzo del viaggio e il rimpatrio del viaggiatore si applica a prescindere dalle cause dell'insolvenza".
Alla Corte di giustizia dell'Ue si era rivolto il Tribunale regionale di Amburgo (Germania) chiedendo, in seguito al ricorso di un cittadino tedesco, se la tutela dei viaggiatori si applichi anche qualora l'insolvenza sia dovuta alla condotta fraudolenta dell'organizzatore del viaggio.
La direttiva sui viaggi 'tutto compreso', precisa la sentenza, mira, fra l'altro, a garantire che, in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore del viaggio, il viaggiatore sia rimpatriato e rimborsato delle spese che ha già pagato. A tal fine, essa obbliga l'organizzatore del viaggio a dare prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in una simile evenienza, il rimpatrio ed il rimborso delle spese.
Nel caso in questione quindi, conclude la Corte Ue, il fatto che "l'insolvenza dell'organizzatore del viaggio sia dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo, non può costituire un ostacolo al rimborso dei fondi versati per il viaggio e al rimpatrio del viaggiatore".