Tassa su possesso aerei, ecco le istruzioni

L’imposta va calcolata sul peso dei velivoli e va versata entro il 5 marzo 2012

Arrivano i chiarimenti per la nuova imposta erariale sugli aeromobili introdotta con la "Manovra 2011". L'imposta è dovuta da chi risulta, dai pubblici registri, essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile. L'imposta trova, inoltre, applicazione anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.   
La misura dell'imposta deve essere calcolata sulla base di aliquote progressive per chilogrammo di peso dell'aeromobile variando quindi in ragione del peso massimo del velivolo al decollo.
L'imposta deve essere corrisposta all'atto dell'inoltro della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.
Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data del 6 dicembre 2011, l'imposta deve essere versata entro il 5 marzo 2012 nella misura che si ottiene moltiplicando un dodicesimo degli importi annui stabiliti nel comma 11 del decreto legge, per ciascun mese, a partire da quello in corso al 6 dicembre sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta annua relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo dello stesso certificato avviene nel periodo compreso fra il 6 dicembre ed il 31 gennaio 2012.

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