Assotravel, statuti e atti costitutivi vanno adeguati entro il 30 settembre

Nella circolare 216 tutto ciò che c’è da sapere sulla Riforma del diritto societario

Riceviamo e pubblichiamo la circolare 216 diramata dal servizio legale Assotravel inerente la riforma del diritto societario.
“Il 30 settembre 2004 è la data fissata dall’art. 223-bis, comma 1, disp. att. trans. c.c. per l’adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società in accomandita per azioni alle nuove disposizioni inderogabili introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003.
Entro questa data, le società interessate potranno procedere, mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria, all’adeguamento dei propri atti costitutivi e statuti, avvalendosi di una maggioranza semplificata (maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea).
La nuova formulazione del terzo comma dell’art. 223-bis disp. att. trans. c.c., come modificato dal D. Lgs. n. 37 del 6 febbraio 2004, accorda, infatti, un regime deliberativo di favore alle società che provvederanno a modificare i propri atti costitutivi e statuti: adeguandoli alle nuove norme inderogabili; introducendo clausole che escludano l’applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria.
Tale regime, dunque, vige limitatamente a quelle deliberazioni assunte entro la predetta data e che consistano in interventi di “mero adattamento dell’atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili” ovvero in interventi che “escludano l’applicazione di nuove regole, derogabili con specifica clausola statutaria”.
Quali conseguenze dal mancato adeguamento?
Successivamente al 30 settembre, le clausole statutarie difformi dalle nuove disposizioni inderogabili di legge perderanno, automaticamente, la loro efficacia e saranno sostituite di diritto da tali ultime. Tale data segna, infatti, la fine del c.d. “periodo transitorio”, in forza del quale le disposizioni statutarie hanno continuato ad avere efficacia, ancorché difformi dalle nuove regole di legge, entrate ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2004.
E’, invece, escluso che il mancato adeguamento esponga le società allo scioglimento ope legis, non essendo rinvenibile, all’interno dell’articolato di legge, alcuna specifica disposizione in tal senso.
E’ comunque opportuno che le imprese interessate provvedano entro il termine del 30 settembre ad apportare le modifiche necessarie, non solo individuando le clausole che appaiano difformi dalle nuove regole inderogabili introdotte dal legislatore della riforma, ma valutando anche l’opportunità di escludere l’applicazione di quelle disposizioni di legge, che siano derogabili mediante un’espressa previsione statutaria.
Trasformazioni di società a responsabilità limitata in società per azioni
Si ricorda, infine, che ai sensi del secondo comma dell’art. 223-bis disp. att. trans. c.c., le società a responsabilità limitata che intendano trasformarsi in società per azioni possono assumere, entro la data del 30 settembre 2004, la relativa deliberazione, anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale”.

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