Ue, dal 2013 rimborsi e garanzie anche per pax pullman

Via libera a nuovo regolamento anche se solo su tratte oltre i 250 km

Entro il 2013 chi usa il pullman in Europa non sarà più un viaggiatore di serie B rispetto a chi va in aereo, treno o nave. Il Parlamento ha infatti approvato un nuovo regolamento che rafforza i diritti di chi sceglie bus e pullman per viaggiare, anche se risultano coperte le tratte (nazionali e transfrontaliere) su distanze oltre i 250 km.
Per i viaggi in bus e pullman, le nuove regole prevedono una compensazione fino al 50% del prezzo d'acquisto, oltre al rimborso integrale del biglietto, nel caso di annullamento del servizio da parte dell'operatore senza che questi proponga un mezzo di trasporto o un percorso alternativo e dopo un ritardo di almeno due ore. Il passeggero che vuole invece rinunciare al viaggio in seguito all'annullamento di una partenza o al ritardo di almeno due ore e in presenza di un itinerario alternativo proposto, avrà diritto al rimborso integrale del biglietto.
In caso d'interruzione del viaggio, d'incidente o di un ritardo che implica il pernottamento, l'operatore del viaggio sarà tenuto a offrire fino a due notti in albergo entro il massimale di 80 euro. Tale regola non si applica nel caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse.
Inoltre, l'operatore dovrà prevedere un rimborso, per un massimale di almeno 1.200 euro, in caso di perdita o danneggiamento ai bagagli e sarà responsabile fino a 220 mila euro (o di più se lo prevede la legislazione nazionale) in caso di morte o ferite riportate dal passeggero in seguito a un incidente.
Per permettere alle piccole imprese di adattarsi alle nuove regole, il Parlamento ha concesso agli Stati membri la possibilità di esentare alcuni servizi regolari nazionali per un tempo di massimo di 4 anni, rinnovabili una volta. In cambio, i deputati hanno ottenuto l'adozione di una lista di 12 diritti fondamentali che si applicheranno a tutti i servizi regolari, indipendentemente dalla distanza percorsa. La lista include le informazioni che devono essere fornite prima e durante il viaggio, il rispetto delle necessità delle persone con handicap o con mobilità ridotta, la garanzia di non discriminazione nell'accesso ai mezzi di trasporto e il diritto all'indennità integrale nel caso di perdita di strumenti di mobilità quali le sedie a rotelle.

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