Ue: risarcire pax aerei non solo in caso di sovraprenotazione

Ma anche in caso di sciopero all’aeroporto e per ritardi nei voli con più tratte

Brutte notizie per le compagnie aeree dalle ultime sentenze della Corte di giustizia europea.
In base alla prima, il vettore aereo è tenuto a risarcire i passeggeri quando l'imbarco è stato loro negato in ragione della riorganizzazione del volo, in seguito ad uno sciopero all'aeroporto. La Corte precisa anche che la compensazione pecuniaria riguarda non solo le situazioni di sovraprenotazione, ma anche quelle legate ad altre ragioni, in particolare operative. Nella sentenza i giudici europei affermano, in linea generale, che "la sopravvenienza di circostanze eccezionali – quali uno sciopero – che inducono un vettore aereo a riorganizzare voli posteriori non giustifica un negato imbarco né esonera il vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri ai quali è stato negato l'imbarco su uno dei voli effettuati posteriormente".
E nella seconda sentenza pubblicata oggi a Lussemburgo sul trasporto aereo, la Corte afferma che i passeggeri di voli comprendenti più tratte in successione, devono essere risarciti per negato imbarco quando quest'ultimo è dovuto ad un ritardo imputabile al vettore per il primo volo. E questo, a conferma che la compensazione pecuniaria per negato imbarco riguarda non soltanto le situazioni di sovraprenotazione, ma anche quelle relativa ad altre ragioni, in particolare operative.

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