Prima il rinvio della partenza senza preavviso, poi la cancellazione del volo, quindi l’acquisto di un altro biglietto per poter tornare finalmente a casa, con circa 23 ore di ritardo. È la disavventura capitata ad una viaggiatrice salentina residente in Belgio, che ha ottenuto dal Giudice di Pace un maxi risarcimento grazie all’assistenza dell’associazione Codici.
I fatti risalgono al 4 agosto 2018, quando la viaggiatrice si presenta all’aeroporto Charleroi di Bruxelles per imbarcarsi sul volo Ryanair FR8707 diretto all’aeroporto di Bari Palese, con atterraggio previsto alle 20. Al suo arrivo la prima brutta sorpresa, il rinvio senza preavviso della partenza, accompagnato poi dalla definitiva cancellazione. Dopo un’estenuante attesa e senza ricevere una riprotezione sul primo volo utile, in palese violazione del Regolamento CE 261/2004, la viaggiatrice è stata costretta ad acquistare un biglietto con Alitalia per partire il giorno successivo, atterrando a Brindisi, dopo un lungo scalo a Roma Fiumicino con circa 23 ore di ritardo rispetto al previsto. Non avendo ottenuto riscontri da Ryanair, la viaggiatrice ha deciso di chiedere aiuto al Codici, che ha messo a segno una nuova, importante vittoria.
“In un primo momento – spiega l’avvocato Stefano Gallotta, responsabile del Settore Trasporti e Turismo di Codici nonché Coordinatore di Codici Puglia – abbiamo inviato un reclamo a Ryanair, senza ricevere risposta. A quel punto abbiamo citato in giudizio la compagnia aerea, che, costituitasi in giudizio, ha offerto solo 250 euro alla nostra assistita oltre alle spese legali per chiudere la partita. Una proposta assolutamente incongrua e per questo il giudizio è andato avanti, fino ad arrivare alla sentenza del Giudice di Pace di Bari, l’avvocato Maria Teresa Martino, che ha condannato Ryanair al pagamento di circa 1.260 euro, oltre a interessi e spese legali, per la cancellazione del volo, il rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione tra l’acquisto di un altro biglietto aereo, bus navetta, taxi e treno, nonché l’importo supplementare per le reiterate inadempienze ed i gravi disagi subiti dalla viaggiatrice. Questa sentenza – conclude l’avvocato Gallotta – è molto importante, perché dimostra che la giurisprudenza sta riconoscendo alle vittime dei disagi aerei oltre agli indennizzi contrattuali, anche il rimborso per le spese sostenute a causa della cancellazione e gli importi supplementari richiamati dallo stesso Regolamento CE 261/2004”.