Lampedusa, Tar annulla disposizioni Enac su gestione depositi carburante

L’assenza di motivazione ha caratterizzato l’adozione da parte di Enac delle “disposizioni sulla costruzione, l’acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione”. Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto d AST Aeroservizi Spa, società titolare della concessione ministeriale per i servizi di gestione dell’Aeroporto di Lampedusa.

Con l’impugnativa in questione – è lo stesso Tar a ricostruirlo in sentenza – la ricorrente deduceva che con il regolamento contestato “l’Enac intende perseguire il fine espresso di ricondurre in capo alle società di gestione aeroportuale la proprietà e la gestione di tutti i depositi di carburante ubicati negli aeroporti aperti al traffico commerciale”; e il regolamento così adottato “per il tramite della categoria della c.d. ‘infrastruttura centralizzata’, pretenderebbe di ribaltare in danno dei gestori aeroportuali tutti gli oneri connessi all’acquisto della proprietà esclusiva e della gestione diretta dei depositi di stoccaggio del carburante su tutti gli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale” con una previsione che “si porrebbe in contrasto e in aperta violazione dei principi ispiratori la disciplina vigente in materia”.

I giudici hanno ritenuto fondate le contestazioni di difetto di motivazione e d’istruttoria sollevate da AST. “Quanto al contestato difetto di motivazione – si legge nella sentenza – tale vizio di legittimità risulta effettivamente sussistere in quanto l’Enac, che ha optato per una regolazione di carattere orizzontale delle modalità di acquisto e riserva di gestione, in favore dei gestori aeroportuali, dei depositi di carburante ubicati all’interno del sedime aeroportuale, non ha esplicitato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto sussistenti i presupposti e ricorrenti” le condizioni previste dalla normativa “per l’esercizio del potere tipizzato da tale disposizione normativa”. Il difetto di motivazione secondo il Tar fa emergere anche la fondatezza del censurato difetto d’istruttoria: “Non v’è, infatti, alcun elemento dal quale potersi desumere che l’ente abbia specificamente valutato in relazione alle ‘singole realtà aeroportuali’ l’impatto dell’iniziativa regolamentare di cui si tratta, nonché la sussistenza degli specifici presupposti di legge per l’esercizio del potere in parola”.

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