Da tempo Fiavet Sicilia si è battuta per l’abrogazione della tassa di concessione governativa per le agenzie di viaggio. E finalmente la legge finanziaria l’ha abrogata.”Una piccola battaglia che possiamo dire con fierezza di avere vinto grazie anche alla collaborazione dell’assesorato regionale al Turismo della Regione Siciliana e alle altre federazioni di settore”, sottolinea Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Sicilia.
A tal proposito, Fiavete Sicilia rende noto l’iter per il rimborso per coloro i quali avessero pagata la tassa nonostante la sospensione comunque già disposta precedentemente con spostamento del termine di pagamento dal 31 gennaio al 30 giugno 2021.
Rimborso
Il contribuente che ha erroneamente versato (doppio pagamento, pagamento non dovuto, etc) la tassa di concessione governativa non dovuta può chiedere alla stessa Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento concessorio il rimborso delle somme versate.
La richiesta deve essere presentata presso gli Uffici che hanno provveduto al rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo.
Tale richiesta, ai sensi del secondo comma dell’art. 13 del D.P.R. n.641/1972 e s.m.i., può essere effettuata dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno dell’erroneo pagamento ovvero a decorrere da quando lo stesso abbia avuto notizia del rifiuto dell’atto soggetto a tassa.
A seguito della presentazione dell’istanza di rimborso, gli Uffici che hanno provveduto al rilascio del provvedimento concessorio cureranno l’istruttoria acquisendo l’originale del bollettino postale attestante l’avvenuto versamento e riscontrando il diritto al rimborso da parte del contribuente.
Successivamente, i medesimi Uffici cureranno l’inoltro degli atti, con il relativo nulla osta, all’Assessorato dell’Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, per la liquidazione delle somme corrispondenti. Nel caso in cui, invece, gli Uffici che hanno provveduto al rilascio del provvedimento, a seguito della istruttoria dagli stessi condotta sugli atti relativi, non ravvisino la sussistenza dei requisiti per il rimborso,
detti Uffici dovranno provvedere a emettere atto di diniego nel quale venga esplicitata la motivazione per la quale non sussiste il diritto al rimborso. Si rammenta che nel termine di 90 giorni dalla ricezione dell’istanza di rimborso, si forma il silenzio-rifiuto, avverso il quale il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria.
L’istanza di rimborso deve essere corredata da:
• copia documento d’identità del richiedente in corso di validità
• originale o copia della ricevuta del pagamento oggetto di rimborso.
• indicazione delle coordinate bancarie o postali IBAN per l’accredito su c/c bancario o postale
(indicazione numero di conto corrente, la banca presso la quale è intrattenuto il c/c).
Per eventuali chiarimenti e per ottenere modulo di richiesta di rimborso rivolgersi alle segreterie delle federazioni.