Locazioni turistiche, un vademecum chiarisce i dubbi

Scicli diventa laboratorio, in Sicilia, nella informazione e nella formazione di quanti si occupano di ricettività extralberghiera. B&B, case vacanza, locazioni pure hanno confini a volte poco chiari agli stessi operatori, che chiedono di capire la legislazione, stratificata, non sempre compiuta, del settore. Ecco perché l’assessorato comunale al turismo, retto da Caterina Riccotti, ha organizzato un convegno sul tema a palazzo Spadaro, che ha registrato presenze da tutta la Sicilia orientale. Si tratta del secondo appuntamento di un percorso che la giunta Giannone ha intrapreso lungo la strada della legalità, dell’emersione del “nero”, della regolarizzazione di una larga fetta di “fascia grigia”, di strutture poco definite nella ragione giuridica e fiscale.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di creare un regolamento e un apposito registro di tutti soggetti che effettuano locazioni turistiche anche in forma non imprenditoriale. E’ inoltre in fase di stesura da parte degli uffici Turismo, Sviluppo economico e Tributi una guida completa che fornisca un servizio di sostegno e semplificazione per gli operatori.

Intanto, ecco alcune linee guida emerse nel corso del convegno.

Si definiscono Locazioni Turistiche i contratti di locazione che abbiano ad oggetto immobili abitativi (non vengono prese in considerazione le pertinenze); abbiano durata non superiore a 30 giorni (e quindi, non sia soggetto a registrazione anche se, per la verifica dell’obbligo di registrazione è necessario considerare tutte le locazioni stipulate nell’anno dal medesimo locatore con il medesimo conduttore aventi ad oggetto il medesimo immobile, ex art. 2-bis, Tariffa. Parte II, DPR n. 131/86);  siano stati stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa. Rispettando il limite dei trenta giorni, il contratto non è soggetto né ad imposta di registro, né all’imposta di bollo.

Per le Locazioni Turistiche non esiste un modello standard di contratto, si tratta quindi, di un contratto espressamente libero, in quanto non vengono imposte regole per il calcolo del canone stabilito. L’unico vincolo è che per importi superiori ai €. 2.999 il pagamento deve avvenire obbligatoriamente mediante mezzi di pagamento tracciabili (bonifico, assegno, carta di credito, ecc).

La Locazione Turistica si differenzia da altre attività, come ad esempio case vacanza o bed and breakfast in quanto in questo caso vi è soltanto una locazione di una stanza o di un appartamento, senza l’offerta di alcun servizio aggiuntivo, come ad esempio pulizia giornaliera, cambio di biancheria o servizi di ristorazione, colazione, stiratura, ecc.

Le Locazioni Turistiche presentano l’indubbio vantaggio di poter essere utilizzate anche in forma non imprenditoriale, se l’attività non è abituale, effettuata cioè saltuariamente e per brevi periodi (si pensi ad un appartamento al mare affittato solo per un mese l’anno). In caso contrario è necessario avviare un’attività imprenditoriale, che richiede l’apertura di una partita Iva, l’iscrizione in Camera di Commercio, e lapresentazione di una SCIA in Comune per comunicare l’inizio dell’attività.

Ultimo aspetto, ma non meno importante, riguarda il rispetto della normativa Regionale o Comunale in tema dì locazioni turistiche. Ogni Comune ha adottato un proprio regolamento volto a disciplinare la locazione turistica. Ad esempio, molti Comuni hanno adottato una tassa di soggiorno, o richiedono l’iscrizione in un apposito registro di tutti soggetti che effettuano locazioni turistiche anche in forma non imprenditoriale. Per questo motivo, la prima cosa da fare è dare una lettura al regolamento adottato dal proprio Comune per evitare possibili contestazioni future.

Per gli adempimenti fiscali che riguardano i soggetti che effettuano Locazioni Turistiche in forma privata (non imprenditoriale), ovvero per certificare il reddito ricevuto dalla locazione, che dovrà essere riportato in dichiarazione dei redditi, sarà sufficiente predisporre e conservare il contratto di locazione, una copia dei documenti di identità degli occupanti, per effettuare la comunicazione in Questura, e la ricevuta.

Il canone di locazione, una volta percepito da parte del locatore, dovrà essere soggetto a tassazione Irpef, con la presentazione  della dichiarazione dei redditi. Alternativamente al posto della tassazione Irpef, il locatore potrà optare per la tassazione con cedolare secca, che può essere applicata anche alle locazioni turistiche.

Inoltre, anche in caso di locazioni turistiche, è necessaria l’iscrizione al portale della Polizia di Stato AlloggiatiWeb per comunicare i nominativi degli ospiti, sia quelli dei residenti in Paesi UE che Extra-UE, così come previsto dalla Legge n. 191/78. Per iscriversi al portale è necessario recarsi presso la Questura competente territorialmente per chiedere i moduli per l’istanza di abilitazione al servizio di comunicazione delle presenze.

Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico non hanno bisogno di alcuna Scia se sono fino a tre unità abitative, infatti si presenta al Comune soltanto una comunicazione senza alcuna SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico non rientrano tra le categorie delle strutture ricettive ma in altre tipologie di alloggio turistico separandole e differenziandole dalle altre strutture ricettive dove invece rientrano le case e appartamenti per vacanze che sono quelle condotte imprenditorialmente.

Infine, circa le Locazioni Pure, non è necessario pagare la Siae, poiché si tratta di un appartamento privato.  Circa il canone Rai, in caso di locazione immobiliare il versamento dell’imposta deve essere effettuato da parte dell’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246), anche nel caso in cui il televisore non sia di sua proprietà.

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