giovedì, 25 Aprile 2024

Guide turistiche, Panzica: liberalizzazione crea caos

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del funzionario Aapit di Palermo

“La liberalizzazione dell’esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, attuata con il Testo Coordinato del DL 31/107, art.10, cerca di adeguare la normativa italiana sulla libera circolazione dei professionisti del settore alle disposizioni dell’Unione Europea. Quanto stabilito dalla legge n 40/2007, pone un nuovo quadro di riferimento, ma vanno espresse alcune precisazioni al fine di evitare conflitti e incomprensioni tra chi è già in possesso delle qualifiche e coloro i quali potranno fruire della liberalizzazione in base al possesso dei titoli previsti dalla legge n 40 del 2007 e le imprese turistiche che si avvalgono delle prestazioni di guide e accompagnatori turistici”. E’ quanto scrive Saverio Panzica, funzionario dell’Aapit di Palermo, nella lettera inviata a sicilia.travelnostp.com che riceviamo e pubblichiamo. “Innanzitutto – continua Panzica – va detto che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni, adeguano le disposizioni normative e regolamentari a quanto previsto dalla legge n. 40/2007, ma il termine dei tre mesi non è perentorio, bensì ordinatorio. Pertanto quali saranno i tempi reali di attuazione delle predette disposizioni? Gli enti locali secondo le competenze loro attribuite nel comparto turistico dovranno: provvedere ad accertare i requisiti di conoscenza di lingue straniere e del territorio e proporre ulteriori concorsi con graduatorie, per coloro che non sono in possesso dei titoli specifici. Un’atra questione da valutare e da approfondire – sottolinea il funzionario – riguarda lo svolgimento delle attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza che, operando in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica, potrà liberamente svolgere la sua professione su tutto il territorio italiano. Con il DPR del 13 dicembre 1995, venivano autorizzati, esclusivamente, i servizi di guida turistica in occasione di giri pre organizzati con date e itinerari definiti dai paesi della Unione europea di provenienza, esclusi i siti riconosciuti dall’Unesco o definiti dalle regioni, riservati esclusivamente alle guide specializzate. Considerato che non tutti i paesi europei adottano una così ampia liberalizzazione per l’attività delle professioni turistiche, sembra di cogliere una discriminazione per le guide italiane che possono svolgere la loro attività solo in ambiti territoriali ben definiti. E se anche le guide italiane, – conclude – nello spirito della libera circolazione delle professioni, dovessero svolgere l’attività in tutto il territorio italiano?”

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