Sentenza innovativa del Tar di Catania che riconosce di fatto il ruolo di guida/accompagnatore e il ruolo fondamentale del tour operator. Con la sentenza n. 1926 dell’1 luglio 2014, è stato riconosciuto il diritto di svolgere la professione di guida turistica anche agli accompagnatori turistici. Del resto, la disciplina statale sulle professioni ormai riconosce la figura professionale unica di guida accompagnatrice turistica.
Il Tar Sicilia, in relazione ad un ricorso presentato per l’equiparazione della figura di accompagnatore a quella di guida turistica, ha condiviso, tra l’altro, la tesi della discriminazione “al contrario” di guisa che le guide straniere, fornite di unica abilitazione, possano in Italia svolgere il servizio in origine destinato (anche) agli accompagnatori.
L’accompagnamento professionale, da parte di guide turistiche provenienti da altri paesi dell’Unione, garantisce una qualità di acquisizione delle notizie, grazie alla famigliarità della lingua posseduta dal professionista che accompagna il gruppo. A tal proposito, è opportuno osservare che l’abilitazione prevista per una o più lingue, da parte delle regioni determina una discriminazione “al contrario” nei confronti delle guide italiane. Infatti, se una guida italiana viene abilitata per una determinata lingua, ma successivamente per conto proprio si specializza in altre lingue ed è, pertanto, in grado di offrire un servizio di qualità linguistica, sembra assolutamente discriminatoria l’imposizione data dalla precedente abilitazione linguistica. Va considerato, inoltre, che alcune regioni provvedono a bandire appositi concorsi, per l’acquisizione delle qualifiche professionali linguistiche, tra cui l’estensione linguistica in lassi temporali che non rispondono alle esigenze del mercato e degli stessi professionisti.
Va inoltre osservato che una gestione redditizia dei viaggi, specialmente quelli di gruppo, dipende dalla reputazione professionale dell’organizzatore che è sottoposto alla pressione concorrenziale di altre imprese di turismo, e che la conservazione di tale reputazione e la pressione della concorrenza determinano già una selezione delle guide turistiche e un controllo della qualità delle loro prestazioni. Tale circostanza può contribuire alla tutela dei consumatori e alla conservazione nazionale del patrimonio storico ed artistico.