Tarsu: Alberghi equiparati ad abitazioni private

In appello la Commissione Tributaria di Palermo dà ragione a Nimar

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, anche in secondo grado, ha riconosciuto illegittima l’applicazione di una tariffa Tarsu maggiorata per gli alberghi. La sentenza, del 17 aprile scorso, è stata emessa in seguito al rigetto dell’appello presentato in secondo grado dal Comune di Palermo, che aveva impugnato la precedente decisione emessa in primo grado a favore della Nimar srl. È stata quest’ultima, infatti, a sollevare l’eccezione relativa alla notifica di una richiesta di pagamento di 3.054,62 euro come  Tarsu, con una tassazione dedicata agli esercizi alberghieri risultante superiore a quella delle abitazioni private, emessa dal Comune di Palermo per l’anno 2005, in applicazione del Regolamento Comunale. Da qui il ricorso, presentato dall’avvocato Angelo Cuva, alla Commissione Tributaria che lo ha accolto in quanto la tariffa alberghiera, secondo l’art.68, comma 2 del D.Lgs n.507/93, corrisponde a quella dei locali a uso abitazione.
Una decisione alla quale si è appellato il Comune di Palermo, ma che è stata rigettata dalla Commissione Tributaria che ha riconosciuto il Regolamento Tarsu, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.37/1997, in contrasta con quanto prescritto dall’art.68, comma 2 del D.Lgs n.507/93 che assimila gli esercizi alberghieri ai locali privati. Il Regolamento, dunque, non può essere applicato in quanto in contrasto con la norma la cui “ratio legis” favorisce le attività turistico-alberghiere, stabilendo nei loro confronti un trattamento fiscale più conveniente.
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