Il nuovo CIR, presentato nei giorni scorsi dall’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, e che punta a contrastare l’abusivismo nel campo della ricettività siciliana e ad offrire un ulteriore strumento operativo per la tutela del consumatore (vedi news), non sarebbe applicabile alle locazioni turistiche perchè queste ultime non hanno obbligo di iscriversi a Turist@t.
La pensa così Saverio Panzica, studioso di legislazione turistica, che in una nota che riceviamo e pubblichiamo spiega: “il sistema di gestione dei flussi turistici Turist@t, istituito con Decreto 25 luglio 2014 dell’Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, prevede la rilevazione obbligatoria per tutte le tipologie di strutture ricettive della Regione (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed and breakfast e altri alloggi privati, aree di sosta, residence, agriturismi, campeggi, villaggi turistici, affittacamere professionali e non professionali, residenze d’epoca, case per ferie, case e appartamenti vacanze, rifugi escursionistici/alpini, ostelli)”.
“Turist@t non prevede – prosegue Panzica – e del resto non potrebbe prevedere, il rilevamento dei dati statistici per le locazioni turistiche, in quanto, la norma che disciplina i rilevamenti statistici nell’Unione Europea è il REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2011 relativo alle statistiche europee sul turismo che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio – in sintesi riportata: l) « esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento ( 1 ) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1. ( 2 ) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità ( 3 ), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) della NACE Rev. 2; m) «alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà”.
Pertanto, il decreto che ha istituito il CIR non è applicabile alle locazioni turistiche non essendo possibile, né tantomeno obbligatoria, l’iscrizione a TURIST@T perché il regolamento, sopra citato, sui dati statistici dell’Unione Europea 692/2011, dispone che sono soggette alla rilevazione statistica, nel settore ricettivo, solo le attività con codice ATECO: 55.1 – 55.2 – 55.3. escludendo, esplicitamente, le attività di locazione“.