Saverio Panzica esamina il regolamento sulla tassa di soggiorno

Riceviamo e volentieri pubblichiamo alcune considerazioni di Saverio Panzica, ex dirigente del Dipartimento Turismo della Regione, in merito al regolamento della tassa di soggiorno emanato dal Comune di Palermo.

Innanzitutto Panzica analizza l’art. 1, ultimo comma, in cui si legge:”immobili occasionalmente usati ai fini ricettivi di cui alla L.R. 15/04/1985, n. 31 e successive modifiche, situate nel comune di Palermo” e rileva che questa legge non esiste tra quelle emanate dalla Regione siciliana. “Infatti – aggiunge Panzica – dopo una mia ricerca ho trovato la seguente norma:Consiglio regionale Veneto “Legge regionale 15 aprile 1985, n. 31. (Testo coordinato) Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”.

Ed ancora, nell’articolo 1 del predetto regolamento, sebbene venga disposto che le case per vacanza sono soggette al pagamento dell’imposta di soggiorno, nell’allegato A, sempre del regolamento, il Comune di Palermo dimentica di inserire l’importo.

Inoltre, nell’allegato A, si legge che sono soggetti all’imposta di soggiorno, tra gli altri, gli “Alberghi residenziali 2-3-4 stelle”. Ma nella Regione siciliana questa tipologia ricettiva non esiste, forse, mi viene il dubbio che il Comune volesse imporre la tassa di soggiorno alle Residenze turistico alberghiere, disciplinate dall’art. 3 comma 6 legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 27 “6. Le residenze turistico – alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Vengono poi citati i “Residence” ma nessuna norma nazionale e regionale disciplina questa tipologia ricettiva.

Ancora, sono stati ignorati o dimenticati “villaggi turistici”, “alloggi agrituristici”, “alloggi del turismo rurale”, disciplinati da norme varie della Regione siciliana.

Comunque i Vigili Urbani di Palermo hanno sanzionato diverse strutture ricettive, in particolare B&B regolarmente classificati ai sensi dell’art. 88 della legge della regione siciliana n. 32/200, perché non avevano riscosso la tassa di soggiorno. Vorrei ricordare, ad ogni buon fine,- continua Panzica – al Comune di Palermo che il Tar della Sicilia, con la sentenza n. 1399 del 4 luglio 2013, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Federalberghi Sicilia avverso il regolamento istitutivo dell’imposta di soggiorno emanato dal Comune di Cefalù, nella parte in cui prevede sanzioni tributarie per la violazione degli obblighi dei gestori di strutture ricettive. Il Comune di Cefalù aveva inizialmente qualificato gli albergatori come “responsabili di imposta”, provvedendo, dopo la proposizione del ricorso, a modificare il regolamento qualificando gli albergatori come “titolari dei meri adempimenti alla riscossione”.

A seguito della modifica del regolamento, Federalberghi Sicilia ha presentato alcuni motivi aggiunti contestando la previsione nel regolamento di sanzioni per la violazione degli obblighi delle strutture ricettive che postulerebbero l’equiparazione di fatto del soggetto preposto alla riscossione (l’albergatore) al soggetto passivo dell’imposta (il turista) (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997).

I giudici amministrativi, accogliendo parzialmente il ricorso, hanno sottolineato che “Una volta accertata l’estraneità del gestore della struttura ricettiva al rapporto tributario, il quale come s’è visto, s’instaura esclusivamente tra soggetto passivo (turista) e Amministrazione comunale, è illegittima la previsione del regolamento comunale che preveda per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva una sanzione tributaria”. Secondo il Tar Sicilia, – ha concluso Panzica – per tali violazioni il Comune è invece legittimato a comminare ed irrogare le sanzioni amministrative (da 25 a 500 euro) previste dall’art. 7-bis del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000)”.

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