Corte UE: compensazione dovuta anche con restrizioni al traffico aereo

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza storica (causa C-108/26) che rafforza la tutela dei passeggeri del trasporto aereo. I vettori non potranno più negare automaticamente l’indennizzo previsto dal Regolamento UE 261/2004 (fino a 600 euro) invocando generiche decisioni di controllo del traffico aereo (ATC – Air Traffic Control). D’ora in avanti, le compagnie avranno l’onere di dimostrare che la misura sia stata generata da un evento realmente straordinario, non inerente alla normale gestione operativa e del tutto fuori dal proprio controllo.

I principi chiave della sentenza e il caso di specie
La pronuncia nasce dal ricorso di una passeggera per un ritardo di oltre tre ore sulla tratta Smirne-Varsavia (luglio 2023), causato da una combinazione di restrizioni dello spazio aereo per maltempo e da un successivo guasto tecnico:

  • Valutazione evento per evento: le decisioni di gestione del traffico aereo sono considerate eventi ordinari nella routine di un vettore; per esonerare dalla compensazione, l’origine sottostante della decisione deve possedere requisiti concreti di eccezionalità.
  • Separazione delle responsabilità: quando il ritardo è causato sia da circostanze eccezionali sia da disservizi imputabili alla compagnia (es. guasti tecnici), il giudice deve sottrarre dal ritardo totale esclusivamente il tempo direttamente causato dall’evento straordinario.

“Questa decisione rafforza il principio che l’onere della prova grava sul vettore. Le compagnie non possono più sottrarsi agli obblighi di compensazione con motivazioni generiche: ogni situazione andrà valutata nel dettaglio“, ha detto Felice D’Angelo, CEO di ItaliaRimborso.

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