venerdì, 3 Maggio 2024

Sciopero aerei 29 settembre: cosa fare per salvare il viaggio

Nuovo sciopero nazionale del settore del trasporto aereo per la giornata di venerdì 29 settembre: inizialmente la mobilitazione sarebbe dovuta durare 24 ore poi ridotte a 4 dal ministro Matteo Salvini. Per agevolare i passeggeri, l’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, che riguardano i movimenti aerei da e per l’Italia, consltabile a questo link.

Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero di venerdì 29 settembre. I vettori aerei dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004, secondo quanto ricorda ItaliaRimborso. Ecco quindi che il viaggiatore si trova in una situazione di totale difficoltà.

In caso di sciopero aereo del comparto aereo nazionale, il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria, ma può comprarsi a proprie spese un nuovo volo alternativo, anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta. Ciò avviene qualora il passeggero non venga adeguatamente riprotetto dal vettore aereo. Queste somme sborsate per via dello sciopero aerei possono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente programmata, eventuali notti in hotel in più e pasti nei giorni in cui è stato provocato il disservizio aereo.

“Il passeggero può subire un ritardo o una cancellazione del volo – dice Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso –  Il viaggiatore, qualora non riprotetto dal vettore aereo con un nuovo volo, può sicuramente sostituirsi all’assistenza della compagnia aerea e sostenere tutte le spese per raggiungere la meta prefissata. In questo caso sarà poi possibile avviare un reclamo di rimborso spese, rivolgendosi direttamente al vettore aereo o ad una claim company”.

L’amministratore di ItaliaRimborso, che fornisce assistenza gratuita ai passeggeri, vittime dei disservizi aerei, chiarisce i diritti del viaggiatore in caso di sciopero: “Nei casi di sciopero del comparto aereo, al passeggero non spetta la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, che oscilla da 250 a 600 euro, ma solo ed esclusivamente il rimborso delle spese per raggiungere la meta, se queste comprovate da scontrini e/o fatture”.

Ulteriori dettagli sul rimborso delle spese sostenute in riferimento allo sciopero aereo è possibile consultarle al seguente link: rimborso sciopero aerei.

 

 

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