Agriturismi, B&B, ostelli, rifugi e case vacanze non devono pagare il canone Rai

In relazione alla news pubblicata ieri, martedì 15 dicembre “Turismo Verde-Cia scrive a ministra Bellanova: ridurre canone Rai per agriturismi”, riceviamo e pubblichiamo una nota chiarificatoria inviataci dallo studioso di legislazione turistica, Saverio Panzica.

 

Devono pagare il canone d’abbonamento speciale coloro che detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Le norme che regolano il canone RAI sono pubblicate sul sito: http://www.canone.rai.it/speciali/ilcanonespeciali.aspx

Le norme che disciplinano il canone RAI SPECIALE per le strutture turistico ricettive sono le seguenti:

  1. RDL 21 febbraio 1938, n. 246 e D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458;
  2. Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000), art. 16 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure”. Categorie canone televisione: a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a 100: lire 10.000.000; b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di stanze inferiore a 100 e superiore a 25; residence turistico alberghiere con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000; c) alberghi con 5 stelle lusso e 5 stelle con un numero di stanze pari o inferiore a 25; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni a 3 stelle con un numero di televisori superiore a 10; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di 1ª e 2ª categoria, sportelli bancari: lire 1.500.000; d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a 10; pensioni e locande con 2 o 1 stella; campeggi con 2 o 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 3ª e 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000; e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: lire 300.000. 2. Nel canone televisivo è compreso anche quello per gli apparecchi radiofonici. 3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

Secondo la RAI, gli affittacamere e i B&B rientrano nelle categorie “commerciali” che debbono pagare il canone “speciale”, riservato a chi detiene apparecchi “a fine di lucro”.
A supportare la tesi della RAI, che non esiste deroga per i B&B, è la nota del Ministero delle Comunicazioni del 19/11/2004, n. 0020677, che ha confermato l’obbligo di corrispondere il canone di abbonamento speciale.

In merito alla nota del Ministero delle Comunicazioni n. 0020677 del 19/11/2004, si ricorda che le “Sezioni Unite della Cassazione” (sentenze: 2/11/2007 n. 23031 – 9/1/2009 n. 237) affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: “esse costituiscono solo l’interpretazione “ufficiale” data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini che per i giudici a tal punto che la circolare non vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli uffici gerarchicamente subordinati”.

Come si evince dalla norma sopra citata e dalle sentenze della Cassazione non sono tenute al pagamento del CANONE RAI SPECIALE le seguenti tipologie ricettive aperte al pubblico non contemplate nella legge 23 dicembre 1999, n. 488:

  • case/appartamenti per vacanze;
  • bed and breakfast;
  • agriturismi;
  • case per ferie;
  • ostelli della gioventù:
  • rifugi alpini:

A maggior ragione non sono soggette al pagamento del CANONE RAI SPECIALE le locazioni turistiche.

 

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