Si chiama ufficialmente “certificazione verde” e sarà il pass per potersi spostare tra regioni di colore diverso. Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si sottoporrà a test antigenico o molecolare con esito negativo. Chi lo falsifica rischia anche il carcere. Il funzionamento della principale novità presente nella bozza del nuovo decreto è regolamentato dall’articolo 10 del provvedimento che nelle prossime ore sarà discusso in consiglio dei ministri.
La certificazione viene rilasciata già alla somministrazione della prima dose di vaccino. Sarà in formato cartaceo o digitale e sarà compilato dalla struttura presso la quale è stato effettuato il vaccino. Nel documento, che confluirà poi nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato, oltre ai dati anagrafici sarà riportato anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste.
Per le persone guarite, il certificato sarà rilasciato dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente o, per i non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Il pass, però, cessa di avere validità qualora l’interessato risulti successivamente di nuovo positivo al Covid. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto avranno una validità di sei mesi dalla data indicata sulla certificazione. Chi ha completato il ciclo di vaccinazione prima dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento e non ha ricevuto alcuna certificazione, può farne espressa richiesta alla struttura sanitaria o alla Regione o la Provincia.
Chi si sottoporrà a test antigenico rapido o molecolare con esito negativo avrà una certificazione verde della durata di 48 ore che sarà rilasciato dalla struttura stessa che ha effettuato il tampone: strutture sanitarie pubbliche, private e accreditate, farmacie, medici di medicina generale o pediatri. Il pass resterà in vigore fino all’attivazione della piattaforma europea, nella quale saranno convogliati anche i certificati nazionali. A quel punto entrerà in vigore il cosiddetto DGC-Digital Green Certificate, interoperabile a livello europeo.
Per chi falsifica il certificato c’è il rischio carcere: il comma 2 dell’articolo 13 prevede infatti che per tutti i reati di falso che hanno ad oggetto la certificazione verde Covid-19, le pene previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 del codice penale, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491 bis, sono aumentate di un terzo.