mercoledì, 24 Aprile 2024

Gli albergatori devono controllare il green pass, ecco come

In Italia, il D.L. n. 52/2021 o Decreto Riaperture ha introdotto dal 23 aprile 2021 un certificato, il Green Pass, che consente di spostarsi liberamente tra regioni anche rosse e arancioni nei casi non strettamente necessari, ossia per motivi turistici. Il green pass italiano è sovrapponibile al passaporto vaccinale europeo, sia per quanto riguarda gli intenti sia per i requisiti necessari al suo ottenimento. Anche in questo caso, infatti, si ottiene il certificato se si è vaccinati, si è guariti dal Covid-19 o si è in possesso di un test molecolare o antigenico negativo. Il green pass europeo, invece, è attivo dal 1 luglio 2021.

Quindi, anche se il DPCM del 17 giugno non fa distinzioni tra ospiti italiani e stranieri, leggendo il DL n. 52/2021 del 23 aprile 2021, la verifica sembrerebbe obbligatoria solo per gli stranieri. Infatti, nell’ambito della gerarchia delle fonti, un D.L. rientra nel primo livello delle fonti normative, un D.P.C.M. nel secondo livello, e in questo caso si tratta di un decreto attuativo del predetto D.L. Pertanto, per gli italiani non dovrebbe sussistere l’obbligo di verifica, da parte dei gestori di strutture ricettive, in quanto le regioni sono in fascia bianca; per gli stranieri si, tramite l’App VerificaC19.

Cliccare qui per scaricare l’APP Verifica19 che serve ai gestori delle strutture ricettive per verificare la validità dei green pass.

 

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile APP Verifica19, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.


Alla verifica sono deputati

  1. a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  2. b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività’ di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  3. c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati. 

https://www.governo.it/…/green-pass-draghi-firma…/17184

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