Turismo scolastico, Miur: con nuova circolare non cambia nulla per prof

Arrivano direttamente dal Miur chiarimenti utili al turismo scolastico. Il ministero dell’Istruzione, pubblicando sul proprio sito le risposte alle faq sulla questione, precisa infatti che la nota del Miur del 3 febbraio 2016 sui viaggi di istruzione “non attribuisce nuove responsabilità ai docenti e dirigenti scolastici”. In particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, “si tratta di documenti e verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata”.  

I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del conducente? “Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale – spiega il Miur – ribadisce le responsabilità in capo al conducente che deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta è solo del conducente medesimo e la verifica dell’idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l’accertamento di detta idoneità”.

Il Vademecum “invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta, come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida…”.  

Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione non è obbligatorio darne comunicazione o richiedere l’intervento della Polizia stradale: “chi finora si rivolgeva alla Polizia Locale può continuare a farlo. La nota informa che c’è la possibilità di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina alla scuola e richiedere l’intervento della stessa per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità”.   

La nota del 3 febbraio 2016, infine, “non sostituisce ed annulla la validità della precedente circolare del 14 ottobre 1992” che “riguarda diversi aspetti dell’organizzazione delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di partecipazione dei docenti accompagnatori… ed infine la scelta del mezzo di trasporto e dell’agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare onnicomprensiva che affronta l’organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico”.

 

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