Arrivano direttamente dal Miur chiarimenti utili al turismo scolastico. Il ministero dell’Istruzione, pubblicando sul proprio sito le risposte alle faq sulla questione, precisa infatti che la nota del Miur del 3 febbraio 2016 sui viaggi di istruzione “non attribuisce nuove responsabilità ai docenti e dirigenti scolastici”. In particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, “si tratta di documenti e verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata”.
I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del conducente? “Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale – spiega il Miur – ribadisce le responsabilità in capo al conducente che deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta è solo del conducente medesimo e la verifica dell’idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l’accertamento di detta idoneità”.
Il Vademecum “invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta, come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida…”.
Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione non è obbligatorio darne comunicazione o richiedere l’intervento della Polizia stradale: “chi finora si rivolgeva alla Polizia Locale può continuare a farlo. La nota informa che c’è la possibilità di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina alla scuola e richiedere l’intervento della stessa per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità”.
La nota del 3 febbraio 2016, infine, “non sostituisce ed annulla la validità della precedente circolare del 14 ottobre 1992” che “riguarda diversi aspetti dell’organizzazione delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di partecipazione dei docenti accompagnatori… ed infine la scelta del mezzo di trasporto e dell’agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare onnicomprensiva che affronta l’organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico”.