venerdì, 29 Marzo 2024

Bonus Covid, anche lavoratori turismo possono fare domanda

Con la circolare n° 90, l’Inps ha reso noto che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). Il bonus, il cui importo può variare tra 800 e 1.600 euro, spetta soltanto ad alcune categorie di lavoratori:

stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
intermittenti;
autonomi occasionali;
incaricati di vendita a domicilio;
subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dello spettacolo;
operai agricoli a tempo determinato;
pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi. I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal Decreto Sostegni (decreto legge 41/2021) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda. I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del Dl Sostegni, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione. Il termine di presentazione delle domande di tutte queste prestazioni, su concorde parere ministeriale, è stato fissato al 30 settembre 2021.

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