lunedì, 9 Dicembre 2024

Tar contro Wizzair: garantire posto accompagnatori minori e disabili

Se il vettore aereo “non può fornire assistenza continuativa ai soggetti ‘fragili’ mettendo a loro disposizione un assistente di volo, in alternativa, è tenuto a garantire che sia seduto accanto a loro un accompagnatore”. Due settimane fa il Tar del Lazio respinse un ricorso proposto da Ryanair Dac (vedi news); adesso i giudici amministrativi con le stesse motivazioni hanno respinto un ulteriore ricorso sullo stesso tema proposto da Wizz Air.

Il Regolamento contestato fu emesso in esito a un’indagine svolta a seguito di una segnalazione del Codacons dalla quale – è lo stesso Tar a specificarlo – risultò che: la scelta del posto era ritenuto un servizio extra a pagamento; non vi era la garanzia di prossimità di assegnazione dei posti in fase di check-in era un mero criterio di preferenza; le procedure di assegnazione casuale dei posti non erano rese note ai passeggeri al momento dell’acquisto del biglietto; e la procedura per i passeggeri con ridotta mobilità non rendeva chiaro se all’accompagnatore sarebbe stato assegnato gratuitamente il posto accanto al passeggero.

Wizzair si era rivolta al Tar lamentando che il provvedimento Enac era stato assunto in base a un’istruttoria molto sommaria, senza tener conto delle peculiarità dei sistemi di prenotazione delle varie compagnie aeree. Censura che, secondo i giudici è “meramente assertiva, risolvendosi in una petizione di principio, non essendo corredata di elementi deduttivi e probatori”.

Secondo il Tar “la necessità della contiguità deli posti per cui è causa è pertanto chiaramente connessa ad esigenze di safety che non possono essere condizionate dal pagamento di alcun supplemento”; e le norme per il perseguimento della safety “vanno attuate senza considerare le implicazioni, le conseguenze e le ricadute commerciali e tariffarie discendenti dalla loro applicazione, poiché il bene ‘sicurezza’ non può essere trattato alla stregua di un accessorio che come tale richiede il corrispettivo di un prezzo aggiuntivo rispetto a quello base per l’acquisto del titolo di viaggio”.

Dagli atti di causa, quindi, per i giudici emerge che le disposizioni previste sono attribuibili solo ad esigenze di sicurezza; e consegue che “ove la compagnia aerea ponga ostacoli, anche economici, all’assegnazione dei posti nei termini indicati dalla normativa europea in disamina, ossia contigui tra minore e genitore e passeggero a ridotta mobilità ed accompagnatore, tale comportamento integra il mancato rispetto dello standard operativo e la violazione delle disposizioni sulla sicurezza delle operazioni di volo (safety)”.

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