La Direzione Centrale Normativa e Contenzioso del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato, il 17 luglio, la Risoluzione 233/E concernente l’applicazione del regime Iva 74/Ter del D.P.R. 633/72 in ipotesi di pacchetti turistici composti da servizi prestati sia da strutture proprie sia di terzi. E’ stata presa in esame la fattispecie costituita da una società che ha al proprio interno due rami d’azienda: alberghiero da un lato e agenzia di viaggi dall’altro. Le prestazioni fornite ai clienti possono riguardare la normale attività alberghiera oppure pacchetti turistici costituiti da più servizi, utilizzando sia strutture aziendali sia di terzi. L’Agenzia delle entrate ha osservato che la società per potere operare come agenzia di viaggi dovrà ottenere l’autorizzazione all’esercizio dagli organi competenti. Ciò premesso la risoluzione ministeriale – dopo essersi addentrata nei tecnicismi riportati per esteso nella circolare Fiavet conclude prospettando che: per la fornitura dei servizi turistici prodotti al proprio interno, che andranno a costituire, insieme ai servizi resi da terzi, il pacchetto turistico, il ramo d’azienda alberghiero dovrà emettere fattura, in regime Iva ordinario, all’altro ramo d’azienda costituito dall’agenzia viaggi, liquidando l’imposta secondo le regole ordinarie. Il ramo d’azienda agenzia di viaggi potrà calcolare, in virtù del fatto che il pacchetto turistico costituisce un’operazione unitaria, l’Iva in base alla disciplina prevista dal citato art. 74/Ter del D.P.R. 633/72.
Presso la segreteria è disponibile un esempio numerico elaborato da Armando Mariotta, docente di Diritto Tributario, allo scopo di fornire ulteriori elementi di raffronto con la propria realtà operativa.