Iata, bocciato il ricorso sull’overbooking

La Corte di giustizia europea ha confermato il regolamento del 2004

Rimane invariato il regolamento sul rimborso per overbooking. La Corte di giustizia dell’Unione Europea, infatti, ha respinto il ricorso presentato dalla Iata e dall’Elfaa (associazione che raggruppa le compagnie a basso costo). Secondo la normativa, in vigore dal 2004, in caso di cancellazione del volo, il vettore aereo deve offrire, a scelta, o il rimborso del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo per la stessa destinazione. I passeggeri, inoltre, hanno diritto all’assistenza gratuita, come pasti, telefonate ed una eventuale sistemazione in albergo. Previsto anche un risarcimento in denaro, la cui cifra dipende dalla distanza del volo. Tale risarcimento non sara’ dovuto soltanto nel caso in cui il vettore comunichi la cancellazione del volo due settimane prima della partenza, nel caso in cui proponga un volo alternativo soddisfacente o se sia in grado di dimostrare che la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali. Secondo quanto sancito dalla Corte di giustizia, le compensazioni previste “non sono incompatibili con la Convenzione di Montreal perche’ non rientrano in quelle per le quali vengono fissate delle condizioni di esercizio”. Delusa, ovviamente, la Iata, che tramite il suo direttore generale, Giovanni Bisignani, ha affermato che “penalizzare le societa’ in questo modo non aiuta a risolvere i problemi, ma serve solo ad aumentare i costi a carico delle aziende per ulteriori 700 milioni di dollari, che andranno in qualche modo recuperati”. La Iata ha comunque annunciato che “continuera’ nella sua azione di lobbying presso le istituzioni dove si decidono le politiche sul trasporto aereo”.

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