Giudice Pace Trapani condanna Ryanair 12 volte per lo stesso volo

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Ancora una serie di sentenze favorevoli ai passeggeri e un nuovo duro colpo per Ryanair. Il Giudice di Pace di Trapani ha accolto dodici ricorsi distinti relativi al volo FR4698 Bergamo Trapani del 23 luglio 2024, riconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Europeo 261/2004 per un ritardo superiore alle tre ore.

Complessivamente sono 20 i passeggeri che, grazie alle pronunce ottenute, riceveranno 5.000 euro di compensazione pecuniaria, pari a 250 euro ciascuno. Le decisioni confermano un orientamento ormai consolidato sulla vicenda del collegamento operato da Ryanair tra Bergamo e Trapani, arrivato a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore rispetto all’orario programmato.

Il Giudice di Pace di Trapani ha riconosciuto il diritto del passeggero alla compensazione prevista dagli articoli 5 e 7 del Regolamento CE 261/2004, ritenendo non adeguatamente provate dalla compagnia aerea le circostanze eccezionali invocate per giustificare il ritardo. In particolare, Ryanair aveva attribuito il disservizio agli effetti dell’attività eruttiva dell’Etna e alla presenza di cenere vulcanica, ma il giudice ha evidenziato l’assenza di elementi idonei a dimostrare un collegamento diretto tra tali eventi e il ritardo del volo FR4698.

Secondo quanto evidenziato nella decisione, la documentazione prodotta dalla compagnia non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’esistenza delle circostanze eccezionali richieste dalla normativa europea per escludere il diritto all’indennizzo. Il giudice ha inoltre sottolineato come il mero richiamo a problematiche operative generali non possa sostituire la prova concreta dell’incidenza dell’evento sul singolo collegamento aereo.

“Queste pronunce confermano come sia fondamentale per i passeggeri far valere i propri diritti quando subiscono gravi disservizi nel trasporto aereo – commenta il team legale di ItaliaRimborso -. Le sentenze ottenute sul volo FR4698 rappresentano un ulteriore riconoscimento dell’efficacia delle tutele previste dalla normativa europea e dell’importanza di contestare i dinieghi delle compagnie quando non adeguatamente supportati da prove concrete”.

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