martedì, 19 Novembre 2024

Imposta di soggiorno anche per locazioni brevi, i dubbi di Panzica

Riceviamo e volentieri pubblichiamo le considerazioni di Saverio Panzica, esperto di legislazione turistica sulla pubblicazione del Decreto 29 aprile 2022 che riguarda l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno. (22A02828) (GU n.110 del 12-5-2022).

“Il decreto disciplina la gestione degli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno presso le strutture ricettive. Ma, a mio parere, erroneamente come del resto previsto dal punto 7 dell’art. 4 del D.L. 50/2017, convertito con legge 96/2017, detta imposta viene richiesta anche per coloro che soggiornano nelle “LOCAZIONI BREVI”. A seguire le mie considerazioni supportate dagli aspetti normativi, considerando la corretta “gerarchia delle fonti”.

Premesso che

• l’UNIONE EUROPEA – con proprio regolamento n. 692/2011 ha definito i codici di attività NACE (in Italia codici ATECO) per le strutture ricettive, in particolare con:

l’ Art. 2 – l) «esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) – NACE Rev. 2;

m) «alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà.

• la “LOCAZIONE BREVE/TURISTICA PRIVATA”, è disciplinata ai sensi dell’art. 1571 del codice civile, dell’art. 1 comma 2 lettera c della legge 9 dicembre 1998, n. 431″Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, dell’art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo); trattandosi di competenze esclusive dello Stato art. 117 comma 2 lettera L della Costituzione. Dette norme prevedono la predisposizione di contratti per finalità turistica, per l’intero immobile o per parti di esso redatti in forma scritta ai sensi dell’art. 1 comma 4, della citata legge n. 431/1998. Non è prevista la registrazione del contratto se questo non supera i 30 giorni: la durata del contratto deve 2 essere determinata computando tutti i rapporti di locazione intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del 16 gennaio 1998 e n. 26/2011);

• l’IMPOSTA DI SOGGIORNO è stata istituita con il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 – Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità’ in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

In merito si ricorda che l’art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017 non ha modificato la tipologia ricettiva soggetta all’imposta di soggiorno. Infatti, nella predetta norma: decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 non sono state modificate le tipologie di alloggio ricettivo mantenendo la dicitura “strutture ricettive”. Né sarebbe, mai, potuta cambiare detta definizione in quanto le locazioni turistiche/brevi sono disciplinate dal codice civile, ai sensi dell’articolo 117 comma 2 lettera L) della costituzione, a differenza delle strutture ricettive disciplinate dalle norme regionali di cui all’articolo 117 comma 4 della Costituzione (materia residuale/esclusiva/innominata assegnata alle regioni).

Del resto, come sopra citato, il regolamento DELL’UNIONE EUROPEA n. 692/2011 ha definito le strutture ricettive, in particolare con l’Art. 2 come descritto nei gruppi NACE (CODICI ATECO) 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte).

Pertanto, nella considerazione che la locazione immobiliare, anche se per brevi periodi a scopo turistico, non rientra tra le strutture ricettive come definite dalla normativa dell’Unione Europea, si ritiene che nessun obbligo possa ricadere sul locatore né, tanto meno, che quest’ultimo possa essere definito “agente contabile” per la riscossione dell’imposta di soggiorno.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che nel caso in cui un soggetto, che opera nell’ambito delle locazioni turistiche/brevi, dovesse accreditarsi al servizio di riscossione dell’imposta di soggiorno rientrerebbe nella categoria dei gestori di strutture ricettive e, conseguentemente, la sua attività sarebbe soggetta alla disciplina specifica per le strutture ricettive extralberghiere.

Del resto, l’ordinanza n. 5358/2020 della Cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Palermo in merito al pagamento della TARI prevista per gli esercizi di B&B, equiparata a quella degli alberghi senza ristorazione, in quanto i B&B, con l’art. 41 della legge della Regione siciliana n. 2/2002, sono stati inseriti tra le aziende ricettive di cui all’art. 3 della legge della Regione siciliana n. 27/1996.
Analogo dettato normativo non può essere applicato alle locazioni turistiche/brevi, in quanto le stesse, come più volte citato, sono disciplinate dal codice civile articoli 1571 e successivi, ai sensi dell’art. 1117 comma 2 lettera L) della Costituzione; mentre le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere sono disciplinate dalle regioni in quanto trattasi di materia residuale o innominata di cui all’art. 117 comma 4 della Costituzione”.

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