Sempre vivaci le interpretazioni giuridiche legate all’assetto delle guide turistiche. Oggi riceviamo e pubblichiamo una nota di Giovanni Masaniello, presidente di GTA, in riferimento a quanto da noi pubblicato lo scorso 14 novembre nella news “Pacchetti turistici e servizi collegati: due facce della stessa medaglia“, in cui riportavamo un parere di Saverio Panzica sulla sentenza 01240/2020 Reg.Ric. del 26 agosto 2020 con cui il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla legittimità dei concorsi per accedere alla professione di guida turistica.
“Nell’articolo Panzica testualmente afferma: ‘sembra ineccepibile che le norme, emanate dalle regioni in merito alle professioni turistiche non protette, non possano più essere considerate vigenti, inclusa la legge della Regione siciliana n.8/2004 che ha disciplinato le professioni turistiche non protette in Sicilia.
La sentenza del CGA n. 38/2018 del 31/01/2018 afferma: “La legislazione statale non ha quindi mutato i principi fondamentali della materia e, quindi, la legislazione regionale di riferimento non è stata abrogata per effetto dei meccanismi di raccordo fra fonti statali e fonti regionali di cui all’art. 10 della legge n.62 del 1953″. Ragione per cui la legge della Regione Siciliana 8/2004, in attesa di nuove norme statali, è pienamente in vigore”.