martedì, 19 Novembre 2024

Pacchetti turistici e servizi collegati: due facce della stessa medaglia

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’intervento di Saverio Panzica, studioso di legislazione turistica, che offre il suo contributo di conoscenza ed esperienza. Lo pubblichiamo con piacere nella convinzione che possa dare un contributo positivo a interpretazioni controverse.

Dopo avere ascoltato gli interventi dei partecipanti alla conference call, mirati e pertinenti, mi sento di affermare che l’iniziativa SEE SICILY, volta a supportare le azioni promozionali per il turismo siciliano, risulta estremamente efficace per supportare la crisi pandemica che sta aggredendo le attività turistiche e dell’indotto.
Apprezzando l’impegno della Direzione e redazione tutta di Travelnostop.com, tesa a sviluppare il sistema turismo tra i soggetti pubblici e privati, ritengo doveroso offrire il mio contributo su due tematiche di estremo interesse emerse nell’ambito del suddetto incontro: la prima riguarda i “pacchetti turistici” e “servizi turistici collegati”; l’altra riguarda la definizione di accompagnatore turistico e guida turistica.

PACCHETTI TURISTICI – SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
Dal sito La Tua Europa -Unione Europea
Le imprese che vendono due o più tipi diversi di servizi turistici, ad esempio il trasporto combinato con l’alloggio, il noleggio di veicoli a motore o, a determinate condizioni, altri servizi turistici, sono soggette ad alcuni obblighi ai sensi delle norme dellUE in materia di pacchetti turistici. Queste norme si applicano ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.

Pacchetti turistici
Per “pacchetti turistici” si intendono tutte le vendite che comprendono almeno due tipi diversi di servizi turistici per uno stesso viaggio o vacanza, prenotati nel quadro di un unico contratto con un unico fornitore. Sono considerate pacchetti turistici anche le transazioni in cui i servizi sono prenotati con vari fornitori e con contratti distinti, purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
– i servizi turistici sono acquistati presso un unico punto vendita (negozio, call center o sito web) in cui il cliente seleziona i servizi prima di accettare di pagare, vale a dire prima di concludere il primo contratto
– i servizi sono stati venduti a un prezzo forfettario
– i servizi sono stati pubblicizzati/venduti come un “pacchetto” o denominazione analoga
– i clienti hanno la possibilità di scegliere tra una selezione di servizi turistici, ad esempio nel caso di un viaggio tramite cofanetto regalo.
Una combinazione di un servizio turistico, ad esempio l’alloggio, e di un altro servizio turistico (visita guidata o biglietto per un concerto) può essere classificata come pacchetto solo se il servizio aggiuntivo rappresenta almeno il 25% del valore totale del viaggio, oppure ne costituisce un elemento essenziale.

Servizi turistici collegati
Per servizi turistici collegati si intendono servizi turistici acquistati da professionisti diversi con vari contratti ma connessi tra loro. Sono classificati come collegati quando un professionista agevola la prenotazione dei servizi successivi, e quando vengono acquistati per uno stesso viaggio o vacanza.
I servizi turistici collegati sono considerati tali solo se la combinazione di servizi di
viaggio non costituisce un pacchetto (vedi sopra) e in caso di:
– prenotazione sulla base di un’unica visita o contatto con il punto vendita, ad esempio nel corso di un’unica visita presso un’agenzia di viaggio
– seconda prenotazione, se effettuata in modo mirato e se il contratto per il secondo servizio turistico di un altro fornitore è concluso entro 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico
Una combinazione di un servizio turistico, ad esempio l’alloggio, e di un altro servizio turistico (visita guidata o biglietto per un concerto) può essere classificata come servizio turistico collegato solo se il servizio aggiuntivo rappresenta almeno il 25% del valore totale del viaggio, oppure ne costituisce un elemento essenziale. Il cliente deve ricevere un link al modulo informativo standard, che chiarisca che si tratta di un servizio turistico collegato ed elenchi i suoi diritti fondamentali.

Pacchetti “click-through”
I pacchetti “click-through” – prenotazioni online (voli, alloggio, ecc.) effettuate da un cliente presso vari punti vendita – sono anch’essi considerati ‘pacchetti’ purché il fornitore del primo servizio trasmetta il nome, l’indirizzo e-mail e i dati di pagamento del cliente al secondo fornitore e il secondo contratto sia concluso entro 24 ore dal primo contratto.
Se i dati del cliente non vengono trasferiti da un fornitore all’altro, le prenotazioni sono considerate servizi turistici collegati.

LE FIGURE PROFESSIONALI: GUIDA/ACCOMPAGNATORE TURISTICO
Il 26 agosto 2020 con la sentenza n. 01240/2020 Reg.Ric. il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla legittimità dei concorsi per accedere alla professione di guida turistica.
Nella predetta sentenza il Consiglio di Stato ha ribadito che la materia delle professioni rientra tra le materie concorrenti di cui all’articolo 117 comma 3 della Costituzione. Pertanto, lo Stato deve disporre le leggi quadro/cornici e le regioni devono legiferare nel rispetto delle leggi quadro. Nella considerazione che, alla data odierna, lo Stato non ha emanato alcuna norma quadro, in materia di professioni turistiche non protette la cui abilitazione è prevista ai sensi dell’articolo 33 comma V della Costituzione, il Consiglio di Stato ha annullato il concorso per l’abilitazione alla professione di guida turistica bandito dalla Regione Calabria, a seguito del ricorso di alcune guide già abilitate, di una associazione di guide e di un sindacato.
A seguito della predetta sentenza, sembra ineccepibile che le norme, emanate dalle regioni in merito alle professioni turistiche non protette, non possano più essere considerate vigenti, inclusa la legge della Regione siciliana n.8/2004 che ha disciplinato le professioni turistiche non protette in Sicilia.
Per restare nel tema dell’iniziativa SEE SICILY va ribadito che, in stato di “vacatio legis”, non possano più essere applicate le azioni sanzionatorie previste dalla legge della Regione siciliana n. 8/2004, tutt’al più vige il reato di attività abusiva di professione.
Una delle questioni sollevate, nel contesto di SEE SICILY, riguarda la possibilità, o meno, che i dipendenti di un’agenzia di viaggi possano accompagnare i clienti negli spostamenti. Ritengo che, a condizione che non svolgano attività di guida/accompagnatore turistico, la risposta è affermativa. Infatti, il Consiglio di Stato, con le sentenze: 4898/2009 e 14 aprile 2010 n. 2085, ha affermato che le agenzie di viaggi, nello svolgimento delle loro attività d’impresa, possono utilizzare i mezzi intestati all’impresa guidati da personale dipendente della stessa impresa.

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