Il CIR può essere applicato anche alle locazioni turistiche? Sul dibattito, aperto sulle pagine di travelnostop.com da Saverio Panzica (vedi news), e alimentato dalle tante segnalazioni ricevute dai lettori, abbiamo invitato l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina a fare chiarezza sulle strategie adottate dalla Regione dopo il via libera a questo importante strumento, lanciato per tutelare i consumatori e favorire il contrasto all’abusivismo diffuso in Sicilia.
Il codice dentificativo regionale delle strutture ricettive aveva ricevuto il plauso delle confederazioni di settore (vedi news) mentre lo stesso Panzica, a fine agosto, aveva rilevato, in una mail inviata alla nostra redazione, la mancata pubblicazione sulla GURS del decreto assessoriale che istituiva il CIR.
Riceviamo e di seguito pubblichiamo le puntualizzazioni dell’Assessore Messina che di fatto fanno chiarezza sulle diverse interpretazioni del decreto assessoriale.
“In riferimento alle obiezioni pubblicate su Travelnostop.com circa l’inapplicabilità del CIR alla locazioni turistiche poiché ritenute non soggette alla rilevazione Istat – scrive Manlio Messina – si rappresentano le considerazioni di seguito riportate frutto di un confronto per le vie brevi tra i funzionari del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo ed i referenti della sede centrale di Istat.
Le rilevazioni che Istat conduce sul territorio nazionale in attuazione del Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo e del Regolamento di esecuzione della Commissione n.1051/2011, così come modificati dal Regolamento delegato (UE) n. 1681/2019 della Commissione, e, segnatamente, la rilevazione sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, sono regolamentate da apposita Circolare che l’Istituto emana a cadenza annuale.
Tale documento, oltre a definire le modalità operative delle stesse (organizzazione della rilevazione sul territorio, compiti degli organi intermedi, modalità di trasmissione dei dati e relativa tempistica, etc…) individua in modo esplicito il campo di osservazione e le unità soggette a rilevazione.
Come indicato al paragrafo 1) della citata Circolare, queste ultime sono gli “esercizi ricettivi, classificati per categoria e tipo di struttura in conformità alla normativa nazionale e alle diverse normative regionali”. Inoltre, alla luce del crescente interesse, a livello nazionale, nei confronti del fenomeno dei flussi turistici in alloggi privati, l’Istat, a partire dall’anno in corso (2022), ha manifestato l’intenzione di iniziare a diffondere, tra gli altri, anche i dati di flusso rilevati presso gli “altri alloggi privati ” ricomprendono in questa categoria i cosiddetti affitti brevi (categoria C2, allegato n. 1 alla circolare Istat 2022) che di conseguenza rientrano nel raggruppamento ATECO 55.20.
Alla luce di quanto sin qui premesso, appare chiaro che anche le locazioni turistiche, in quanto unità di rilevazione previste dalla Circolare Istat, sono soggette all’obbligo di risposta al pari delle strutture ricettive propriamente dette, nonché all’obbligo di accreditamento alla piattaforma Turist@t istituita con Decreto 25 luglio 2014 dell’Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e in uso per la rilevazione dei flussi turistici ai fini Istat.
Ne consegue che tutte le disposizioni e gli adempimenti di cui al DA n. 1783 del 27.07.2022 sono da applicare anche alle locazioni brevi, ivi compreso quello inerente il codice CIR.
Infine, con riferimento alla pubblicazione del citato Decreto Assessoriale sulla GURS si precisa che, pur nella considerazione che lo stesso è stato pubblicato ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente (articolo 12 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall’articolo 68 della l.r. 12/8/2014, n.21 e ss.mm.ii), si comunica che si è provveduto a dare disposizione agli uffici della GURS di procedere alla pubblicazione integrale del provvedimento nella prossima uscita utile“.