domenica, 28 Luglio 2024

Un incontro della Fiavet Lazio per chiarire i dubbi agli associati

Legge regionale e normativa fiscale sui diritti di agenzia

“La nuova normativa fiscale sui diritti d’agenzia ed il progetto per la nuova Legge Regionale in materia di Turismo, attualmente in via di definizione”. Sono stati questi i temi tenuti nel corso di una conferenza tenuta dalla Fiavet Lazio.”Accogliendo alcune richieste della Federazione – ha dichiarato Pierluigi Fiorentino, responsabile sindacale e fiscale Fiavet Nazionale- la risoluzione ministeriale ha sancito due principi importanti – ha detto Fiorentino – oltre alla non applicabilità dell’IVA sulle fee per la vendita di biglietteria aerea internazionale, viene riconosciuto anche l’obbligo di certificazione fiscale del compenso d’intermediazione, e dunque il diritto della agenzie di richiedere ai clienti un riconoscimento del proprio ruolo di intermediari”. “All’indomani della risoluzione del 29 settembre scorso – ha commentato Francesco Lentini, Consigliere Fiavet Lazio – con la quale l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sui quesiti posti da Fiavet in merito ai compensi di intermediazione percepiti dalle agenzie di viaggio in sostituzione delle provvigioni pagate dai vettori, abbiamo cercato di fornire un quadro completo e dettagliato della nuova normativa fiscale in vigore, facendo chiarezza sulla realtà dei nuovi sistemi di remunerazione delle imprese intermediarie e rispondendo alle richieste dei nostri associati sulle nuove modalità operative da adottare.” Nel corso dell’incontro, inoltre, la Fiavet Lazio ha aggiornato i presenti sul contributo che l’Associazione sta apportando alla stesura della nuova Legge Regionale in materia di Turismo, che sarà emanata in sostituzione dell’attuale L.R. Lazio 10/2000. “Questa nuova legge regionale dovrà rappresentare lo strumento legislativo complessivo e primario per il comparto turistico – ha spiegato Federico Lucarelli, consulente legale Fiavet – per questo la delegazione si sta battendo in sede regionale per l’affermazione di alcuni principi fondamentali, primo fra tutti il riconoscimento del ruolo dell’agente di viaggio non come venditore di beni ma come fornitore di servizi”.

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