domenica, 22 Dicembre 2024

Nuova battaglia Fiavet per commissioni biglietteria aerea

Fiavet-Confcommercio non si ferma nella sua battaglia contro la politica “zero commission” sulla biglietteria aerea. A seguito della vittoria del contenzioso contro Lufthansa, che ha consentito a tutte le agenzie, non solo quelle associate, di avviare la richiesta di differenza per le commissioni non pagate, la Federazione ha verificato tutte le posizioni delle compagnie aeree che negli ultimi dieci anni hanno comunicato l’azzeramento della commissione, decisione puntualmente contestata da Fiavet-Confcommercio nell’interesse dei propri associati, partendo dal presupposto normativo che l’intermediazione ha un valore e va riconosciuto.

“Stiamo concretizzando anni di battaglie: avendo da sempre un rapporto commerciale di vendita di biglietteria aerea per conto dei vettori, contestiamo la decisione unilaterale, da parte loro, della improvvisa politica a commissioni zero” afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi.

Fiavet-Confcommercio ha ripreso in mano tutte le posizioni in cui era stata contestata come illegittima la riduzione a zero della commissione, fornendo ai suoi associati uno schema di richiesta da inviare per poter ottenere il rispetto del principio espresso nella causa di Lufthansa.

“Ci aspettiamo che le compagnie aeree prendano atto di questa situazione e, piuttosto che arroccarsi in posizioni di difesa ad oltranza per non riconoscere i diritti delle agenzie di viaggio, versino il dovuto e finalmente concordino con le associazioni di categoria un livello commissionale minimo” afferma Giuseppe Ciminnisi.

I vettori che hanno applicato la “zero commission” si vedranno quindi recapitare, nei prossimi giorni, una imponente quantità di richieste di riportare la commissione all’1% o al maggiore valore prima dell’azzeramento, con restituzione della commissione non versata.

“È una richiesta legittima – afferma Federico Lucarelli, consulente legale Fiavet che ha seguito il contenzioso con Lufthansa – in quanto si fonda sul principio espresso nel giudizio Lufthansa, in particolare sulla nullità dichiarata in quel contenzioso della clausola disciplinante il regime commissionale del PSAA, che è il contratto uniforme che lega i vettori alle Agenzie IATA per la vendita della biglietteria aerea, e quindi replicabile per tutti i rapporti tra compagnie aeree e agenti di viaggio IATA”.

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