domenica, 28 Aprile 2024

Tar conferma multe Antitust a Volotea per rimborso voli

Sono confermate le multe per 1,9 milioni di euro inflitte tra l’aprile 2021 e il marzo 2022 a Volotea per pratiche commerciali scorrette attinenti all’offerta di servizi di trasporto aereo e alle complessive modalità di assistenza post-vendita. L’ha deciso il Tar del Lazio con sentenza.

Già nell’aprile 2021, l’Autorità, all’esito di un articolato procedimento, accertò la sussistenza di talune pratiche scorrette consistenti: nell’aver reso informazioni lacunose e ambigue sulle cause di cancellazione dei voli dopo il 3 giugno 2020 (giustificate in alcuni casi con motivi legati all’emergenza Covid) omettendo di prospettare la possibilità del rimborso in denaro, e anzi proponendo un voucher sostitutivo quale unica possibilità di ristoro; nell’aver creato notevoli difficoltà di contatto con i servizi di assistenza alla clientela; nell’aver ostacolato il riconoscimento dei diritti dei consumatori; nell’aver continuato, anche dopo il 6 novembre 2020, a frapporre ostacoli ai consumatori non riconoscendo un ristoro degli annullamenti dei voli.

In questo caso Volotea fu multata con 1,4 milioni di euro. In seguito ad ulteriori segnalazioni, l’Autorità avviò un ulteriore procedimento
istruttorio, all’esito del quale accertò l’inottemperanza di Volotea all’ordine inibitorio originario, sanzionandola con ulteriori 500mila euro.
Il Tar, premettendo che “le pratiche sono state vagliate alla luce della disciplina di protezione, in quanto si trattava di pratiche commerciali che hanno influito sulla libertà negoziale del consumatore”, ha ritenuto che “l’individuazione delle contestate pratiche è stata l’esito di una valutazione tecnico-discrezionale del tutto coerente con i principi affermati in materia, i quali predicano che sussiste una pratica commerciale scorretta, laddove ricorra la doppia condizione di essere la condotta contraria alle norme di diligenza professionale e di falsare il comportamento economico del consumatore medio in relazione ad un dato prodotto o servizio”.
Quanto alla seconda sanzione inflitta, per i giudici “l’Autorità non ha duplicato il primo provvedimento, ma ha sanzionato il professionista per fatti diversi, giacché, nonostante la diffida contenuta nel primo atto, l’operatore ha continuato i comportamenti già stigmatizzati dall’amministrazione”.

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