Provvigioni a Booking.com, niente ritenuta per le strutture ricettive
29 Aprile 2026, 12:50
Da venerdì 1 maggio 2026 cambiano gli adempimenti legati alle provvigioni versate ad agenzie di viaggio, portali, intermediari e soggetti che operano nei rapporti di commissione, mediazione o procacciamento d’affari.
La novità riguarda da vicino anche hotel e strutture ricettive, e dunque Booking.com che, su richiesta delle associazioni di categoria, ha emesso la documentazione che attesta la residenza fiscale nei Paesi Bassi e l’assenza di una stabile organizzazione in Italia. Di conseguenza, sulle provvigioni versate a Booking.com per i servizi prestati, le strutture ricettive italiane non devono effettuare la ritenuta.
Di seguito i diversi casi che determinano l’applicabilità o meno della ritenuta sulle commissioni:
Intermediario, portale o piattaforma con residenza fiscale in Italia: la ritenuta si applica sulle somme corrisposte a titolo di provvigioni.
Soggetto estero con stabile organizzazione in Italia: la ritenuta si applica alle provvigioni.
Soggetto estero senza stabile organizzazione in Italia: la ritenuta non si applica, ma è consigliabile che la struttura disponga di documentazione idonea che attesti l’assenza di stabile organizzazione in Italia.
Per le strutture ricettive, quando le provvigioni vengono corrisposte a una piattaforma, a un portale o a un intermediario estero, è quindi consigliabile verificare con documenti ufficiali la residenza fiscale del soggetto che percepisce i compensi e l’eventuale presenza di una stabile organizzazione in Italia, conservando la documentazione a supporto in caso di controlli.