venerdì, 22 Novembre 2024

Ddl professione di guida turistica, tanti dubbi e qualche riflessione

Il Disegno di legge, primo firmatario, Paolo Ripamonti, in merito all’iter del DDL S. 1921 che Disciplina della professione di guida turistica è approdato al Senato della Repubblica lo scorso 14 febbraio 2021. Un disegno di legge, ampiamente condiviso, il cui obiettivo è la necessità di rispettare la disciplina comparata dello Stato italiano, dell’Unione Europea e delle Regioni nel rispetto della gerarchia delle fonti e non delle singole categoria, nel nobile intento di disciplinare i rapporti tra categorie professionali affini e complementari.

Un disegno che però suscita delle perplessità a Saverio Panzica, esperto e studioso di legislazione turistica, che prova a comparare e spiegare alcuni passi che ritiene poco aderenti alla realtà e quindi difformi dall’obiettivo perseguito, almeno nelle intenzioni. Riflessioni che possono costituire un contributo di chiarezza e di idee utili al conseguimento del bene comune.

“Come è noto era stata aperta da parte dell’Unione europea una procedura di pre-infrazione (EU Pilot 4277/12/MARK) nei confronti dello Stato italiano – si legge nel Disegno di legge –  sulla base del presupposto che la disciplina della professione di guida turistica rientrasse nell’ambito della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nota come «direttiva Bolkestein». Con l’entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), è stato chiuso il contenzioso con l’Europa ma a danno delle guide turistiche nazionali che, per garantire la libera prestazione di servizi su tutto il territorio nazionale imposta dall’Europa, hanno assistito ad una dequalificazione della propria professione, a scapito degli interessi generali dello Stato e della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano”.

“ Quindi? – commenta Panzica – la legge europea, prevista dall’ordinamento italiano dalla legge n. 234 del 24 dicembre 2012, in osservanza delle disposizioni dell’Unione Europea, che obbligano gli stati membri dell’UE ad adeguare la propria legislazione nazionale a quella comunitaria, attraverso un processo che deve essere costante nel tempo, non risulta attendibile? L’introduzione della legge europea nel 2012 ha agito positivamente in questo senso, rendendo il processo di adeguamento della legislazione italiana a quella dell’Unione Europea più veloce e, in una certa misura, più efficace. Aggiungiamo che l’Italia riconosce i trattati internazionali ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione – aggiunge Panzica – che al comma 1 così dispone: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Ritengono i senatori proponenti che siano state danneggiate le guide italiane? Perché le guide italiane non hanno presentato un esposto agli organi UE preposti alla tutela dei loro interessi?”.

Ma fa rilevare ancora Panzica, sottolineando un passo che dice: “Il presente disegno di legge è l’occasione per chiarire definitivamente che le guide turistiche, essendo una vera e propria categoria di professionisti specializzati, non possono essere assoggettate all’ambito di applicazione della direttiva Bolkestein, nella quale si sono ritrovate per un mero errore di traduzione. Nel considerando 33 della citata direttiva 2006/123/CE, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei «tour guides », che sono quelli offerti dagli « accompagnatori turistici », addetti alla supervisione e all’organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come « guide turistiche » e ciò ha creato confusione tra due professioni che, sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte: l’accompagnatore e la guida turistica, come peraltro ben chiarito in una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che conferma la distinzione tra le figure professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico.

“ Errore di traduzione? Confusione tra due professioni? Le guide turistiche non possono essere inserite nella direttiva Bolkestein? – si interroga Panzica – Ricordiamo come, in realtà, lo Stato italiano ha definito, in modo chiaro ed inequivocabile, che non sussiste alcuna differenza tra le due professioni di guida e accompagnatore, come disposto all’interno della normativa nazionale di settore (il c.d. Codice del Turismo, D.lgs n. 79/2011). Al contrario, si registra una completa equiparazione tra le due figure. In secondo luogo: con l’entrata in vigore della L. n. 97/2013 – (Cfr. Art. 3 Disposizioni relative alla libera prestazione e all’esercizio stabile dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione Europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK) l’estensione dell’abilitazione di Guida Turistica a tutto il territorio nazionale ha eliminato la principale distinzione tra le due figure, infatti, gli accompagnatori turistici non vengono neanche menzionati.

Del resto lo Stato italiano non poteva disconoscere l’art. 30 del D.lgs. 206/2007, novellato dal D.lgs. 15/2016, – di Attuazione della direttiva 2005/36/CE – recante “Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell’allegato IV”, ed inserito nel titolo (III), riservato alla libertà di stabilimento del cittadino dell’Unione Europea che intende trasferirsi in Italia. Nell’allegato IV, lista III, è contenuto un espresso riferimento alla figura della “Guida Accompagnatrice Turistica”. Tale ultima norma rappresenterebbe, – insiste Panzica – se non applicata ai professionisti italiani, una disposizione di favore per lo straniero (comunque cittadino UE) che, ove non applicata anche in favore del cittadino italiano, determinerebbe una ipotesi di manifesta discriminazione al rovescio, peraltro espressamente vietata dallo stesso ordinamento interno che contiene una disposizione diretta a tutelare i prestatori di servizi stabiliti nell’ordinamento italiano da tali forme di discriminazione.

Ma Saverio Panzica obietta anche una non corretta interpretazione linguistica che presta il fianco ad una alterazione di una volontà per la quale sottolinea il passo del disegno di legge di seguito riportato: Il termine inglese corretto che identifica le guide turistiche – fa rilevare Panzica –  non è infatti «tour guides», ma «tourist guides», come stabilito peraltro da tutti i Paesi europei, Germania compresa, essendo la definizione stata adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La guida turistica, intesa come «persona che guida i visitatori nella loro lingua e interpreta il patrimonio culturale e naturale di un’area per la quale possiede una qualifica specifica, riconosciuta e certificata dall’autorità preposta», esula pertanto dal campo dei servizi organizzativi, rientrando a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sulle qualifiche professionali.

“In merito alla presunta non corretta traduzione dei termini di “guida turistica”, ricordiamo – aggiunge che, a parte la pochezza dei motivi relativi alla traduzione, i paesi anglosassoni Gran Bretagna, Germania, fra tutti, non hanno mai, diciamo, mai, legiferato in merito alle professioni turistiche. Infatti – è opinione di Panzica – le professioni turistiche, nei paesi anglosassoni, come nei paesi del nord Europa, sono organizzate e gestite da Associazioni private, conseguentemente, non è corretto asserire che il significato di “guida turistica” non è stato tradotto correttamente. Ma ricordiamo, ancora, che il termine: GUIDA/ACCOMPAGNATRICE TURISTICA viene indicato sia nel decreto legislativo n. 206/2007 che nel decreto legislativo n. 15/2016, allora si potrebbe pensare ad un primo errore di traduzione, giammai ad un secondo, “errare è umano perseverare è diabolico”. Per quando riguarda la definizione – osserva ancora Panzica – di “tourist guides”, adottata dal (CEN), va ribadito che il CEN (Acronimo di Comitato Europeo di Normazione – sulle norme UNI-ISO – Certificazioni di qualità Qualità) non ha nessun potere legislativo, come espresso, in risposta al quesito sulla distinzione tra guida e accompagnatore turistico. Ma a questo punto – vorrebbe chiedere Panzica ai senatori promotori del presente DDL – che fine farebbero gli accompagnatori turistici?.

“E’ mia ferma convinzione peraltro ampiamente condivisa, conclude Panzica che il DDL debba essere rivisto contemplando la disciplina dell’Unione Europea, in materia di professioni, alla luce degli specifici decreti legislativi di recepimento: n. 206/2007 e n. 15/2016, attraverso lo strumento della vigente legge europea di cui alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012. Decreti legislativi di recepimento: 206/2007 e 15/2016, attraverso lo strumento della vigente legge europea di cui alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012. Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell’allegato IV.

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