giovedì, 18 Aprile 2024

Aeroporti, Bruxelles richiama l’Italia sulla legge di assistenza a terra

La norma è incompatibile con la graduale apertura del mercato dei servizi

La Corte di giustizia europea ieri ha dichiarato ”la legge italiana incompatibile con la normativa comunitaria sui servizi di assistenza a terra negli aeroporti”. La sentenza, pubblicata ieri a Lussemburgo, sottolinea che
l’obbligo previsto dalla normativa italiana di garantire il passaggio del personale da un vecchio prestatore di servizi ad un nuovo ”rende oltremodo difficile l’accesso a quel mercato di nuovi prestatori e la riduzione dei costi dei servizi per gli utenti”. L’Italia deve ora adeguarsi alla sentenza.
Per la Corte di giustizia europea ”l’importanza data dal governo italiano a preoccupazioni di ordine sociale renderebbe oltremodo difficile l’accesso ai
mercati di assistenza a terra di nuovi prestatori di servizi, comprometterebbe la loro apertura e metterebbe in discussione l’uso razionale delle infrastrutture aeroportuali e, di conseguenza, la riduzione dei costi dei servizi implicati per gli utenti”. L’Europa ha infatti varato una direttiva nel 1996 che prevede un sistema di graduale apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari. In base a quella norma gli stati membri devono garantire sia il libero accesso al mercato dei servizi a terzi, sia la libera realizzazione dell’auto-assistenza a terra. Per servizi a terra si intende l’assistenza ‘bagagli’, ‘operazioni in pista’, rifornimento ‘carburante e olio’, oltre al trattamento fisico delle merci e della posta tra lo scalo e
l’aereo. Per auto-assistenza s’intende invece la situazione nella
quale un vettore effettua direttamente quei servizi. La direttiva Ue è stata recepita in Italia con un decreto nel 1999, che impone ai prestatori di servizi di assistenza a terra l’obbligo di garantire il passaggio del personale dal
precedente prestatore del servizio a quello che subentra, in misura proporzionale alla quota di traffico o di attività che quest’ultimo ha acquisito. E questo, ogniqualvolta vi sia un trasferimento di attività nel campo dei servizi di assistenza a terra. La Commissione ha deciso di portare l’Italia davanti alla Corte di giustizia europea ritenendo il decreto italiano
incompatibile. A suo parere, il testo va al di là della legislazione Ue sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese.
Per Bruxelles, il passaggio da un prestatore di servizi ad un altro non consente di concludere che ci sia il trasferimento di un’entità economica tra due imprese, in quanto manca l’elemento chiave, cioè un accordo negoziato. Il nuovo
prestatore di servizi accederebbe alle strutture aeroportuali in base ad un contratto con il gestore dello scalo indipendentemente dal prestatore uscente.
Nella loro sentenza i giudici sottolineano che, se la direttiva europea (la 67 del 1996) lascia agli stati membri il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese di assistenza a terra, ciò ”non
comporta una competenza normativa illimitata e non può pregiudicare gli obiettivi della direttiva”. La norma europea mira infatti ad assicurare l’apertura del mercato dell’assistenza a terra: apertura che deve tra l’altro
contribuire a ridurre i costi di gestione delle compagnie aeree.

News Correlate