venerdì, 19 Aprile 2024

Agency fee/1: Varato il tagliando integrativo sulla biglietteria aerea

Un buon risultato che premia impegno e costanza della Fiavet

Sereno il commento del presidente della Fiavet, Antonio Tozzi, all’indomani dell’approvazione del traguardo integrativo per l’agency fee sulla biglietteria aerea. Il presidente ha così commentato:”Il buon risultato raggiunto dalla Fiavet, per la realizzazione di un ulteriore tagliando, integrativo del biglietto aereo, avente funzione sostitutiva della certificazione fiscale per i compensi d’intermediazione incassati dalle Agenzie di Viaggi, rappresenta l’ultimo tassello di una vicenda seguita dalla Federazione con impegno, convinzione e ora anche con successo.” In seguito alla Risoluzione del 29 settembre 2004, n. 125/E il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, da un lato, chiarito il regime IVA applicabile ai compensi d’intermediazione per la prenotazione ed emissione di biglietteria aerea e, dall’altro, ha concesso un’importante semplificazione per i connessi adempimenti certificativi. In particolare il Ministero – si legge in un comunicato della Fiavet – ha precisato che per le tratte nazionali, i compensi d’intermediazione percepiti dalle Agenzie di Viaggi per l’attività di prenotazione ed emissione di biglietteria aerea sono imponibili IVA, aliquota del 20%, mentre quelle internazioni (incluse le intracomunitarie) non sono imponibili ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 7, del DPR n. 633/72. Il Ministero ha inoltre ribadito che l’emissione di un tagliando integrativo del biglietto aereo assolve agli obblighi di certificazione fiscale delle Agenzie di Viaggi per i compensi d’intermediazione corrisposti direttamente dai clienti, riconoscendo al tagliando la stessa funzione sostitutiva di scontrino fiscale assolta dal titolo di viaggio. A mettere a punto il nuovo strumento operativo, in base agli elementi indicati dal Ministro, è stato Galileo. “La nuova procedura, in fase di test finale presso 10 agenzie- afferma Tozzi – non solo fa chiarezza su un aspetto fiscale fortemente controverso, non si potrà più utilizzare il diritto di agenzia riportato a mero titolo descrittivo nella fare calculation del biglietto aereo, ma agevola sia l’Agente di Viaggi nelle procedure che è chiamato a porre in essere, sia il cliente che riceve un unico documento che riepiloga le diverse voci di spesa per l’acquisto di un biglietto aereo”.

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