martedì, 7 Maggio 2024

Air Sicilia condannata a risarcire sette passeggeri

La sentenza del Giudice di Pace di Palermo per un volo anticipato

Due sentenze che potrebbero presto fare giurisprudenza e cambiare le cattive abitudini di tante compagnie aeree. A tutto vantaggio dei consulmatori. Con due sentenze, la numero 6823/2002 e la numero 7040/2002, infatti, due Giudici di Pace di Palermo hanno condannato la compagnia aerea ‘Air Sicilia’ a risarcire sette passeggeri per l’anticipo di un volo (dalle 16.25 alle 11.25) che aveva
lasciato a terra, senza avviso, i viaggiatori. Air Sicilia si è difesa sostenendo che gli uffici addetti
avevano cercato di comunicare quell’anticipo contattando telefonicamente i passeggeri, ma che non erano riusciti a reperirli. I giudici di Pace Trapani e Pomelli hanno dato torto alla compagnia e ragione ai passeggeri. La compagnia aerea è chiamata a risarcire il costo di una giornata di soggiorno a Pantelleria, oltre alle spese legali e al cosiddetto ‘danno da vacanza rovinata’, recentemente riconosciuto dalla Cassazione (per un importo totale di 250 euro) a ciascuno dei sette passeggeri, assistiti da Adiconsum, che avevano presentato denuncia. Le sentenze assumono una notevole importanza perché sono pochissimi i precedenti che sanzionano questa “cattiva abitudine” di molte compagnie aeree e costituiscono pertanto una base solida per fare ottenere i risarcimenti ad altri consumatori. I sette viaggiatori sono stati rappresentati in giudizio dagli avvocati Alessandro Palmigiano e Alessandra Alaimo, specializzati in diritto dei trasporti e tutela del consumatore.
A seguito di quell’anticipo di orario, i passeggeri erano stati costretti a prendere un altro aereo il giorno successivo, perdendo un giorno di vacanza. Nella motivazione delle loro sentenze, i Giudici hanno sottolineato che “il vettore aereo risponde delle variazioni di orario e dell’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, a meno che non riesca a provare di aver preso tutte le misure necessarie e possibili per evitare i danni”. E’ stato anche chiarito che la mera giustificazione (spesso
fornita dalle compagnie aeree), secondo cui il ritardo o la cancellazione è dovuta a “problemi tecnico operativi”, non fa venir meno l’obbligo di risarcire i danni causati.

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