lunedì, 13 Maggio 2024

Alitalia, modificato il Decreto sugli ammortizzatori sociali

Chi rifiuta lavoro o corso di formazione perde diritto ad assegno

I lavoratori dell’Alitalia in cassa integrazione o in mobilità perderanno il diritto all’assegno qualora rifiuteranno di essere avviati a un corso di formazione o qualora, nel caso di indennità di mobilità, rifiuteranno un’offerta di lavoro anche se con una retribuzione inferiore fino al 20% di quella precedentemente percepita. E’ quanto si legge nelle modifiche al decreto sugli ammortizzatori sociali per le aziende del trasporto aereo, apportate in sede di conversione in legge. Le modifiche al provvedimento appena pubblicate in Gazzetta Ufficiale prevedono un costo per l’estensione degli ammortizzatori alle aziende del trasporto aereo di 383 milioni di euro (invece dei 373 inizialmente previsti) tra il 2005 e il 2010. Il costo dell’estensione degli ammortizzatori al settore del trasporto aereo sarà suddiviso per 336 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione (40 milioni per il 2005, 64 milioni per il 2006, 67 milioni per il 2007, 64 per il 2008, 64 per il 2009 e 37 per il 2010) e per 47
a carico dell’azienda. E’ infatti previsto che le aziende che usufruiscono degli ammortizzatori sociali versino all’Inps i contributi su cig e mobilità. Il provvedimento sugli ammortizzatori convertito con modificazioni prevede quindi che il lavoratore in cassa integrazione perda il diritto all’assegno ”qualora rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o
non lo frequenti regolarmente”. Il lavoratore in mobilità o destinatario di sussidi ”la cui corresponsione e’ collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione” perderà il diritto all’indennità qualora rifiuti di frequentare un corso di formazione, ma anche qualora ”non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato a un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza”. Il provvedimento comunque ricorda che la decadenza dall’indennità di mobilità in caso del rifiuto del lavoro vale solo se il lavoro dista meno di 50 chilometri dalla residenza del
lavoratore ”o è comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici”.

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