giovedì, 28 Marzo 2024

Assotravel, nuove disposizioni sull’orario di lavoro

Decreto legislativo n.66 dell’8 aprile 2003 (Data di aggiornamento 27 maggio 2003)

Riceviamo e pubblichiamo la circolare diffusa da Assotravel in merito alle nuove disposizioni sull’orario di lavoro:
“Vi informiamo che il 4 aprile scorso il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove disposizioni sull’orario di lavoro che recepiscono la direttiva comunitaria 93/104/CE. Il decreto legislativo n.66 dell’8 aprile 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 14 aprile 2003 ed entrato in vigore lo scorso 29 aprile, stabilisce una diversa organizzazione dell’orario di lavoro dei lavoratori dipendenti.
Il decreto consente all’Italia di adattarsi agli standard di flessibilità richiesti dalla Comunità europea, pur mantenendo la domenica come giorno festivo della settimana.
Le nuove norme sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro.
Riportiamo qui di seguito una sintesi estrema delle principali novità previste dal Decreto:
Il provvedimento stabilisce in 48 ore il tempo massimo di lavoro compresi gli straordinari, almeno 4 settimane di ferie l’anno e 24 ore di riposo consecutivo ogni 7 giorni, e indica le nozioni di lavoro straordinario, mobile, a turni, di lavoro notturno e della sua durata.
Orario settimanale
Per orario di lavoro s’intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L’orario di lavoro è normalmente fissato in 40 ore settimanali, anche se attraverso la contrattazione si può stabilire una durata minore.
Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario s’intende il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro. Il lavoro straordinario non deve superare il tetto massimo di 48 ore settimanali (orario settimanale di cui al punto precedente più il lavoro straordinario). In assenza di contratti collettivi, prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste solo previo accordo tra datore e lavoratore, per una durata che non può eccedere le 250 ore annuali.
Riposo giornaliero
Per periodo di riposo s’intende qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro. Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Una pausa (durata minima 11 minuti) è prevista qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le sei ore. Per le modalità si rinvia ai contratti collettivi.
Riposo settimanale
Il riposo settimanale consiste in un periodo minimo ininterrotto di 24 ore e il diritto scatta ogni sette giorni lavorativi. Di regola, salvo le eccezioni previste, il giorno di riposo rimane la domenica.
Ferie
La durata delle ferie annuali è di almeno 4 settimane, i contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore. Il periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto
Lavoro notturno
Viene considerato lavoratore notturno chi lavora almeno tre ore nel periodo compreso tra le ore 24 e le 5 di mattina. Il lavoratore notturno non deve comunque lavorare più di otto ore nell’arco delle 24 ore.
Deroghe
Sono previste deroghe per alcune particolari categorie di lavoratori:
– personale viaggiante dei servizi pubblici
– giornalisti
– personale poligrafico
– addetti di imprese che forniscono un servizio di pubblica utilità
Per tutti gli eventuali ulteriori approfondimenti, è disponibile la circolare di Confindustria che illustra analiticamente tutti gli aspetti del provvedimento e che verrà trasmessa a quanti ne facciano richiesta.
E’ inoltre disponibile presso la Segreteria ASSOTRAVEL il testo del decreto.
Infine per tutti i quesiti sui temi trattati Vi ricordiamo che il Servizio Assistenza Legale è disponibile gratuitamente per le imprese aderenti nell’ambito del nostro Servizio Legale Assotravel.

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